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"Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

26/02/2014 - Considerando l’importanza di idonei  sistemi e modelli organizzativi per costruire condizioni organizzative e gestionali in grado di tutelare persone fisiche e persone giuridiche, finalmente è stato pubblicato il  Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 (se ne dà avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014).

Un decreto che recepisce le  procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese - ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.- come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del  27 novembre 2013.

Il documento della Commissione e il Decreto hanno lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
 
A questo proposito in “ Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)”, documento approvato dalla Commissione Consultiva, si premette che la semplificazione riguarda “alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza”.
 
Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:
- “l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
- la presenza o meno di dirigenti;
- la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza”.
 
Una tabella esemplificativa mostra come in documenti diversi si impieghino termini diversi per riferirsi alla figura apicale (e alla dimensione dell’ente):
- D. Lgs. 81/2008 e smi: Datore di lavoro;
- D. Lgs. 231/2001 e smi: Organo Dirigente;
- Linee Guida SGSL/ BS OHSAS 18001:07: Alta Direzione.
 
In particolare le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nella piccole e medie imprese “delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative”, per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del Testo Unico.
 
Se i requisiti essenziali di costituzione del MOG della salute e sicurezza sono quelli previsti dall’art. 30 commi da 1 a 4 del Testo Unico, l’adozione e l’efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche “dipendono della complessità dell’organizzazione aziendale più che della sua dimensione, quindi le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità”.
 
Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l’opportunità di implementare un MOG aziendale: “un MOG efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l’adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative”.
 
Il documento contiene diverse schede attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l’attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che possono essere modificate ed integrate a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.
 
Questi i temi affrontati nel documento approvato dalla Commissione e allegato al Decreto del 13 febbraio 2014:
- “politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008);
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008);
- attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
- gestione appalti;
- riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. 81/2008);
- attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008);
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.lgs. 81/2008);
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008);
- periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 dell’art. 30, del d. lgs. n. 81/08 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs n. 81/2008);
- il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per: la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3, D. Lgs 81/2008);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).
 
Concludiamo segnalando i vari moduli allegati al decreto:
 
- Allegato 1 – Scheda analisi iniziale;
- Allegato 2 – Piano di miglioramento – Modulo pianificazione obiettivi e attuazione della politica;
- Allegato 3 – Elenco normativa applicabile;
- Allegato 4 - scheda manutenzione macchina;
- Allegato 5 - scheda consegna/gestione DPI;
- Allegato 6 - Programma annuale di formazione, informazione e addestramento;
- Allegato 7 - Registro presenze partecipanti;
- Allegato 8 - Scheda formazione/informazione/addestramento lavoratore;
- Allegato 9 - Registro addestramento lavoratore;
- Allegato 10 - Elenco documentazione obbligatoria;
- Allegato 11 – Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformità;
- Allegato 12 - Modulo rilevazione infortunio;
- Allegato 13 - Piano di Monitoraggio;
- Allegato 14 – Programma degli/dell’audit interno;
- Allegato 15 – Piano di audit;
- Allegato 16 – Verbale di audit;
- Allegato 17 – Riesame periodico del modello organizzativo;
- Allegato 18 – Riunione periodica.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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