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"La nomina di un “institore” è idonea a trasferire la posizione di garanzia del datore di lavoro soltanto al ricorrere di dati presupposti di forma e di sostanza."

fonte Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta / Sicurezza sul lavoro

14/04/2014 -

Il tribunale di Palermo ha condannato un datore di lavoro ed un direttore dei lavori e capo cantiere alle pene, rispettivamente, di venti giorni e di due mesi di reclusione, per le lesioni personali (cagionate per la violazione delle norme in materia di sicurezza nei cantieri edili) riportate da un lavoratore caduto da un ponte alto circa 4 metri.

La Corte d”appello di Palermo, ha confermato la sentenza, riducendo tuttavia la pena per il capo cantiere ad un mese di reclusione.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione.

Il datore di lavoro ha lamentato l’errore della Corte d'appello, la quale non avrebbe tenuto in considerazione la nomina di un institore al quale lo stesso datore avrebbe trasferito la “posizione di garanzia” consistente nella vigilanza sull’adozione delle condizioni di sicurezza nel cantiere.

Il direttore dei lavori/capo cantiere ha evidenziato, invece, come non fosse stata acquisita agli atti del processo alcuna prova dalla quale potersi evincere il possesso di quelle qualifiche dalle quali scaturirebbe la posizione di garanzia “attribuitagli”.

La Corte di cassazione ha rigettato le doglianze prospettate dagli imputati, sottolineando:

-- che il datore di lavoro non ha provato in alcun modo l’esistenza di una delega valida sia da un punto di vista formale che sostanziale, sì che nessun valido trasferimento della “posizione di garanzia” può ritenersi sussistente nel caso concreto. La Corte precisa che presupposto di un idoneo trasferimento può essere soltanto l’esistenza di “uno specifico atto di delega formalmente e sostanzialmente legittimo ed efficace, siccome dotato dei corrispondenti requisiti a tal fine indispensabili [fissati dal legislatore nell’art. 16 del T.U. Sicurezza], valendo al riguardo il principio generale in forza del quale, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche finanziario), fermo restando, in ogni caso, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive”.

-- in ordine alla posizione processuale del capo cantiere, la Corte di cassazione evidenzia l’assoluta infondatezza della doglianza prospettata, poiché il possesso della doppia qualifica (di direttore dei lavori e di capo cantiere) è risultato sussistere in maniera incontrovertibile. Riconosciuta la sussistenza di risultanze processuali idonee a far emergere la (doppia) qualifica, la Corte di cassazione passa a ribadire quelle che sono le consolidate conclusioni cui la giurisprudenza perviene per dar rilievo alla responsabilità del capo cantiere: “il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicchè egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti”.

La Corte, poi, dopo aver fornito risposta alle singole doglianze prospettate dagli imputati, ha richiamato quello che è un vero e proprio principio di ordine generale, vigente in tema di infortuni sul lavoro, affermando che, “qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitarle ad ognuno dei titolari di tale posizione”.

[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta - avvocatonicolapignatelli@gmail.com]

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