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"Attrezzature di lavoro: prima verifica periodica e ruolo dell’Inail"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

15/04/2014 - Per favorire la prevenzione degli incidenti nell’uso di attrezzature e migliorare l’interazione uomo-macchina nel mondo del lavoro, PuntoSicuro ha presentato nei mesi scorsi il seminario “ La manipolazione dei dispositivi di sicurezza... Un rischio da non correre” che si è tenuto a Milano il 3 e 4 dicembre 2013.

Dopo esserci soffermati in particolare sulla manomissione dei sistemi di sicurezza, presentiamo oggi un intervento al seminario dal titolo “ Analisi delle attività del Dipartimento INAIL Settore Ricerca” a cura di Michele De Mattia (INAIL) che ci permette di fare un breve riassunto sul tema delle verifiche delle attrezzature e sugli obblighi di fabbricanti e datori di lavoro.
 
Il relatore ricorda il ruolo dell’INAIL per le verifiche delle attrezzature di lavoro: è titolare di verifiche di messa in servizio e prime verifiche periodiche attrezzature di lavoro (art. 9,comma 6, lett. e), art.71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii.).
Dopo aver ricordato ruoli e normativa in relazione a immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzo delle attrezzature, la relazione riporta gli aspetti salienti del D.Lgs. 81/2008 riguardo all’uso delle attrezzature di lavoro e riporta il nuovo comma 11 dell’articolo 71, come modificato dalla recente normativa, che ad esempio indica che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati (...).
 
Dopo aver ricordato la struttura del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica dell’INAIL, il relatore riporta informazioni su “impianti di terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche, apparecchi di sollevamento e idroestrattori, attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento ad acqua calda, ...
 
Riguardo alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, secondo quanto definito dal D.M. 11 aprile 2011, si indica che:
a) “le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;
b) la prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro”.
Pertanto le verifiche periodiche:
- “non sono collaudi, né omologazioni;
- non sono attività di consulenza;
- non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)”.
 
In particolare la prima verifica periodica è finalizzata a:
“identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio (dichiarazione CE e corretta installazione);
- accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
- altri rilievi: conformità d’uso rispetto al manuale d’uso; tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); registro di controllo; stato di conservazione; prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
 
Oltre a sottolineare che il D.M. 11 aprile 2011 ha introdotto nuove funzioni per l’INAIL, l’intervento segnala alcune avvertenze per vari soggetti:
- fabbricante (Direttiva Macchine RES1.1.2 Principio d’integrazione della sicurezza): “ valutazione dei rischi che tenga in considerazione anche l’uso previsto e le misure atte a prevenire un ‘uso improprio’ ovvero ‘un uso scorretto ragionevolmente prevedibile’”;
- organismo notificato [Direttiva Macchine ALL. IX, previsto art. 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a)]: “l'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE”;
- soggetto abilitato [art. 3.1.2. lett. b), art. 3.2.1. DM 11.04.2011]: “durante la prima verifica periodica e le successive, tra l’altro, il tecnico verificatore deve accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante”.
Si ricorda inoltre che “per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell’esercizio di tale funzione (art. 71, c.12, DLgs. 81/08 e ss.mm.ii.)”.
 
L’intervento riepiloga il ruolo di INAIL per le PVP (prime verifiche periodiche):
- “titolare di funzione per le prime verifiche periodiche;
- denuncia di messa in servizio: registro di tutte le attrezzature presenti nel Territorio del Dipartimento;
- assegnazione numero di matricola;
- esecuzione (diretta o con affidamento incarico a SA) delle Prime Verifiche Periodiche: la Prima delle Verifiche Periodiche va eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal Datore di Lavoro. Pertanto, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità, il Datore di Lavoro deve richiedere all’INAIL la Prima delle verifiche periodiche, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito www.inail.it; - costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata;
- controllo dell’operato dei soggetti abilitati”.
 
Si ricorda che “per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni di verifica. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell’attrezzatura di lavoro”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che si sofferma su vari aspetti (Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva ascensori 95/16/CE, EN 13015, problemi relativi alla manipolazione dei dispositivi in varie attrezzature, ...), concludiamo con un’importante avvertenza per il datore di lavoro: “dopo aver considerato l’ attrezzatura di lavoro, il suo impiego, l’ambiente in cui viene inserita è d’obbligo considerare l’uomo che andrà ad utilizzarla”. In particolare si fa riferimento all’informazione, formazione e addestramento, richiesta dall’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008, e alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
 
 
 
Analisi delle attività del Dipartimento INAIL Settore Ricerca”, a cura di Michele De Mattia (INAIL – Settore Ricerca Direttore Dipartimento Territoriale di Milano), seminario “La manipolazione dei dispositivi di sicurezza... Un rischio da non correre” (formato PDF, 5.07 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto

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