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"Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
20/05/2014 -
L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato
dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza
sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella
cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione
specifica. "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla
Commissione Consultiva di cui all'art. 6" (si tratta della Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Nel Decr. Leg.vo 81/08, prima delle modifiche del 106/09,
era citato anche "nei casi previsti dalle direttive europee" ma è
stato tolto. Così pure la prime stesure del Decr. 81/08 prevedevano la dizione
"nei casi evidenziati dalla valutazione
dei rischi" ma non è stato recepito.
Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente
individuare i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza
sanitaria.
La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna
indicazione sulla necessarietà della sorveglianza sanitaria in casi non
previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad
attivarla solo in alcuni casi.
Quali sono questi casi?
- movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
- attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
- esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
- agenti biologici.
Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o
successive al D.Lvo 81/08 quali
- il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
- le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
- il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
- lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
- verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
- esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
- addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)
Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie
previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente,
per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non
implica la sorveglianza sanitaria)
Possono esistere poi norme regionali particolari. Cito ad
es. i criteri psico-fisici per l'utilizzo
di scale portatili in cantieri temporanei e mobili (Decreto Direzione
Generale Salute n. 1819 del 05/03/2014)
In tutti altri casi non è possibile effettuare la
sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio,
rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Mi riferisco ai rischi quali:
posture incongrue, lavoro in altezza (eccetto in Lombardia limitatamente
all'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili), condizioni
climatiche esterne (che è diverso da microclima!), stress lavorativo, ecc.
Non solo non è prevista in questi casi ma, allo stato
attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.
E' vero che l'art. 28, comma 1 prevede che il datore di
lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute tuttavia ciò non
significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i
rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.
E'
possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi
"non normati" sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1,
lettera a: "il medico competente.....collabora alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i
principi della responsabilità sociale". L'adesione a questi programmi non
può che essere su base volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio
di idoneità.
Pertanto ad es. il "lavoro in altezza" non può
giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, può giustificare i
controlli alcolimetrici ma non comporta un giudizio di idoneità alla mansione. E'
un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto
l'obbligo dell'idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente.
Così pure le "posture incongrue" non possono essere oggetto di
sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di
rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo.
Il problema sorge quando il medico competente riscontra
problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o
in assoluto la mansione svolta.
In questo caso, non potendo rilasciare il giudizio di idoneità
alla mansione specifica, l'unica strada percorribile è quella di seguire
quanto previsto dall'art. 5 della Legge 300/70 in cui si prevede che il datore
di lavoro può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico e
quindi il lavoratore sarà avviato all'apposita commissione valutativa. Per far
ciò tuttavia il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore di
informare, in modo generico, il datore di lavoro su possibili controindicazioni
alla mansioni derivate dallo stato di salute. Se il lavoratore non fosse
d'accordo tuttavia, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica in
quanto violerebbe il segreto professionale.
Attenzione quindi: sottoporre un lavoratore a sorveglianza
sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell'art. 5 della Legge
300/70 e dell'art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che "Nessun
trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge".
Per concludere, il medico competente o il datore di lavoro,
non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza
sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.
Cristiano Ravalli
Medico Competente ai sensi del Decr.
Leg.vo 81/08
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