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"Come avviene il riconoscimento di una malattia professionale"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
21/05/2014 - Spesso nel nostro giornale parliamo di
malattie professionali,
di malattie tabellate e di malattie non tabellate, magari dando
erroneamente per scontato che il significato dei termini e le varie
implicazioni per lavoratori o datori di lavoro siano evidenti.
Per fare chiarezza sul tema, con particolare riferimento ai disturbi muscoloscheletrici
, possiano fare riferimento agli atti del seminario “ Malattie professionali da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi”. Seminario che si è tenuto il 21 marzo 2014 a Rimini ed è stato organizzato da Assoservizi Rimini e Confindustria Rimini in collaborazione con l’Unità Ricerca EPM: Ergonomia della Postura e del Movimento - Milano.
L’intervento “
Le Malattie Muscolo-Scheletriche:
presunzione legale di origine professionale e costo della ‘Non Sicurezza’”,
a cura del Dott. Massimiliano Pastori (Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico
Competente) ci ricorda infatti che secondo l'art. 3 del DPR 1124/1965:
l'assicurazione è obbligatoria
per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali
siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella
tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste
nell'art.1.
La tabella predetta può essere
modificata o integrata.... |
Ma
cosa si intende per malattia professionale (MP)?
Si intende una “patologia la cui
causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo”. Dunque per le malattie
professionali “non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè
un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve
esistere un rapporto causale o concausale diretto, tra il rischio professionale
e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che
l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la svolge (cosiddetto ‘rischio
ambientale’)”.
Il relatore ricorda che esistono
poi diverse definizioni delle malattie professionali a seconda dei vari
contesti (epidemiologico, preventivo, assicurativo).
Una definizione di carattere
generale proposta indica che la malattia professionale è “
qualsiasi stato morboso che possa essere
posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa;
è caratterizzata da una graduale e progressiva azione di fattori presenti
nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori”.
Dunque con “
malattia professionale” può essere identificata “una condizione
patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all’attività lavorativa
svolta dal soggetto a seguito dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio
presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell’ambiente di lavoro”.
Una volta che sia più chiaro il
significato di MP è bene ribadire che con il DM
9 aprile 2008 sono state approvate le
nuove
tabelle delle malattie professionali con alcune novità:
- “indicazione nosologica delle
patologie correlate ad agenti causali;
- diversificazione del termine
massimo di indennizzabilità per le varie malattie;
- introduzione delle patologie
muscolo – scheletriche”.
Dopo aver riportato le
caratteristiche del sistema tabellare, il relatore sottolinea che per le
Malattie Professionali tabellate “il lavoratore è sollevato dall’onere di
dimostrare l’origine professionale della malattia”. Dunque “provata
l’adibizione alla lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione ad un rischio
ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia
anch’essa tabellata” e laddove sia stata effettuata la denuncia nel termine
massimo di indennizzabilità, “si presume per legge che quella malattia sia di
origine professionale. È questa la cosiddetta ‘
presunzione legale d’origine’”.
Tuttavia la Corte Costituzionale,
con la
sentenza n. 179/88, ha
introdotto nella legislazione italiana anche il cosiddetto “
sistema misto” in base al quale “il
sistema tabellare resta in vigore, con il principio della ‘presunzione legale
d’origine’, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare
che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre
condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Detto
principio è richiamato dall'art 10 del dlgs 38/2000”.
Per cui si hanno due possibilità:
- “
malattia professionale tabellata: se la malattia e la lavorazione
sono previste in tabella, scatta la presunzione legale di origine
professionale;
-
malattia professionale non tabellata: se la malattia non è presente
in tabella, la professionalità può essere riconosciuta, ma l’onere della prova
è a carico del lavoratore” (deve dimostrare l’origine professionale della sua
patologia fornendo le prove dell’ esistenza della stessa, della causa di
lavoro, del rapporto eziologico).
Il relatore si sofferma poi sui
disturbi muscolo scheletrici,
considerati “tra le più importanti cause di denuncia per malattia
professionale. Nell’ultimo quinquennio i casi sono praticamente triplicati
mentre, nello stesso periodo, le altre malattie professionali sono diminuite
del 4%. Nel 2010 due denunce su tre erano relative a patologie dell’ apparato
muscolo-scheletrico, 30.500 casi sui 46.500 pervenuti all’INAIL. Causa di questa
esplosione di denunce è l’inserimento di queste patologie nell’elenco delle
malattie ‘tabellate’ e cioè quelle per cui il lavoratore è esonerato dall’onere
della prova”.
L’intervento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, mostra poi l’incidenza di questi disturbi attraverso
varie statistiche nazionali e internazionali con riferimento specifico alle
patologie muscolo-scheletriche e ai disturbi da sovraccarico
biomeccanico.
Infine il relatore si sofferma sui
costi della non sicurezza, ad
esempio con riferimento all’aumento del tasso del premio assicurativo annuo e
al ricarico del costo della malattia professionale sul datore di lavoro.
Si ricorda in particolare la
possibile
azione di regresso
dell’Istituto (art 10 e 11 T.U. 1124/1965).
“L'assicurazione INAIL esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Ciononostante, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la
sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a
coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del
fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”. E (art. 61, D.Lgs.
81/2008) “in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico
ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e
dell'azione di regresso”.
L’intervento si conclude con
alcuni riferimenti agli
incentivi
economici ai fini prevenzionali, sia in relazione alla riduzione del premio
assicurativo che agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 D.lgs 81/08 e
D.lgs 106/2009).
“ Le Malattie Muscolo-Scheletriche: presunzione legale di
origine professionale e costo della ‘Non Sicurezza’”, a cura del Dott.
Massimiliano Pastori (Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico Competente),
intervento al seminario tecnico “Malattie professionali da movimentazione
manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi” (formato PDF, 504 kB).
Tiziano Menduto
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