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"Minieolico, no al diniego se si è formato il silenzio assenso"

fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico

11/06/2014 - Non si può negare la realizzazione di un impianto se si è già formato il silenzio assenso perché qualunque carenza nella documentazione presentata deve essere segnalata nel lasso di tempo messo a disposizione dalle norme vigenti. È questa la conclusione cui è arrivato il Tar Puglia con la sentenza 895/2014.

Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo, un Comune aveva ordinato di non realizzare un impianto minieolico della potenza di 200 kW, per il quale era stata presentata la procedura abilitativa semplificata (PAS).
 
Il ricorso presentato dall’interessato è stato accolto perché il diniego del Comune contrastava con il D.lgs. 28/2011 per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.
 
In base al D.lgs. 28/2011, il proprietario dell’immobile su cui si intende realizzare l’impianto deve presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata dalla relazione di un progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici.
 
Se il Comune rileva delle cause ostative, deve comunicare entro i 30 giorni il diniego all’interessato, che può ripresentare la domanda con le integrazioni diverse. In caso contrario si forma il silenzio assenso e l’opera può essere realizzata.
 
Contro questa conclusione, il Comune aveva obiettato che, al momento della presentazione della Pas, mancavano i calcoli statici e l’indicazione dell’impresa che doveva realizzare i lavori. Documenti che però, ha concluso il Tar, non sono necessari per la formazione del silenzio assenso.

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