News
"Regione Piemonte: aggiornate le indicazioni operative per la formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
13/10/2014 - Per favorire il rispetto dei vari adempimenti in materia di
formazione alla sicurezza,
non solo è necessario comunicare ogni novità normativa, ma anche
presentare gli aggiornamenti dei documenti rilevanti contenenti
indicazioni, buone prassi e procedure operative in materia di
formazione.
In particolare ci soffermiamo sull’aggiornamento di un documento della Regione Piemonte che era stato approvato l’anno passato con il D.G.R. 17 Giugno 2013, n. 22-5962 “Recepimento
degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012
in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle
DDGR n. 49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006”.
Il documento, dal titolo “
Indicazioni operative per la formazione
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.”,
è stato dunque aggiornato alla
seconda
edizione e approvato con la
D.D. n.
239 del 1 aprile 2014 “Aggiornamento delle Indicazioni operative per la
formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08 e
s.m.i., approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013”.
Ricordiamo che il documento ha il
fine di “semplificare e uniformare le procedure per l’organizzazione e la
fruizione dei corsi, nonché di favorire e monitorare la qualità dei corsi
stessi”. E la seconda edizione del documento, che sostituisce integralmente la
prima, non ha solo piccole correzioni e miglioramenti al testo della prima
edizione: contiene anche un
nuovo
capitolo relativo alla formazione degli operatori
incaricati dell’uso delle attrezzature ex art.73 DLgs 81/08.
Fermiamo dunque la nostra
attenzione su quanto indicato in merito al
Corso
di abilitazione per operatori incaricati dell’uso delle attrezzature in
attuazione dell’art. 73, comma 5 del DLgs 81/08.
In particolare la formazione dei
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari “è disciplinata
dall’art. 73, comma 5, del DLgs 81/08 nonché dall’Accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012”.
Riguardo all’
individuazione dei soggetti formatori si segnala che se il punto 1
della sezione B dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, riporta
l’elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione, nel
documento regionale “si definisce un sistema di autorizzazione all’erogazione
dei corsi da parte della commissione regionale, differenziato in base alla
natura dei soggetti formatori”. Nel documento si fa riferimento ai soggetti
formatori che non necessitano di autorizzazione, ai soggetti formatori
autorizzati dalla commissione regionale, alle
parti sociali, enti bilaterali, organismi paritetici e ai soggetti
formatori accreditati.
Inoltre il punto 2.1 della
sezione B dell’Accordo Stato-Regioni precisa i
requisiti dei docenti che possono essere utilizzati nell’erogazione
dei corsi in oggetto: ‘
le docenze
verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con
esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia
nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da
personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale,
nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi’.
Riguardo alle
procedure per l’erogazione dei corsi ci
soffermiamo invece su un caso particolare.
Nel caso esistano
diverse tipologie della stessa attrezzatura
(es. PLE su stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori), “chi ottiene
l’abilitazione all’uso di una di queste tipologie (es. PLE su stabilizzatori)
non dovrà frequentare nuovamente i moduli teorici nel caso volesse ottenere
l’abilitazione ad un’altra tipologia (es. PLE senza stabilizzatori), ma solo il
relativo modulo pratico. In questo caso il soggetto formatore del modulo
pratico dovrà verificare preventivamente il possesso da parte dell’allievo
dell’attestato abilitante a una tipologia diversa della stessa attrezzatura e
rilasciare un attestato riferito alla tipologia del modulo pratico erogato. In
esso dovrà essere riportato nel campo ‘durata’ il totale di ore previsto
nell’Accordo per quella tipologia e specificato il numero di ore riconosciute
come credito formativo, cioè la somma delle ore dei moduli giuridico-normativo
e tecnico”.
Viene riportato anche un esempio:
Mario Rossi segue un corso per piattaforma
di lavoro mobile elevabile (PLE), “frequentando il modulo
giuridico-normativo, il modulo tecnico e il modulo pratico per PLE che operano
su stabilizzatori. Ottiene quindi l’attestato di cui all’allegato 16” del
documento regionale con indicazione della tipologia “su stabilizzatori”.
Successivamente, “Mario Rossi vuole ottenere l’abilitazione all’utilizzo di PLE
che operano senza stabilizzatori. Egli deve quindi mostrare l’attestato
precedentemente ricevuto ad un soggetto formatore che gli riconoscerà
l’avvenuta frequenza dei moduli teorici (totale di 4 ore) e gli erogherà
solamente il modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore).
Al termine di questo modulo Mario Rossi riceverà l’attestato di cui
all’allegato 16 del presente documento con indicazione della tipologia ‘senza
stabilizzatori’. In esso sarà indicata una durata di 8 ore, di cui n. 4 ore di
credito formativo certificato”.
Il documento si sofferma anche
sull’
aggiornamento.
Infatti per mantenere l’efficacia
dell’abilitazione all’uso delle specifiche attrezzature “è necessario
frequentare, nell’arco di un quinquennio, corsi di aggiornamento della durata
minima di quattro ore, di cui almeno tre relative agli argomenti dei moduli
pratici”.
E per i corsi di aggiornamento
“non è previsto un modello standard di attestato, ma è necessario che
sull’attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica
dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento: denominazione e firma del
soggetto formatore, indicazione dell’attrezzatura, con specifica della
tipologia, oggetto del corso di aggiornamento, nome, cognome, data e luogo di
nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione
del corso”.
Infine concludiamo ricordando che
il punto 9 della sezione B dell’Accordo Stato-Regioni disciplina il riconoscimento
della formazione pregressa e, in particolare, il punto 12 definisce una
norma transitoria per coloro che già operano utilizzando le attrezzature.
Dalla lettura combinata dei due
punti, nonché dell’articolo 45-bis del DL n. 69 convertito con Legge n. 98 del
9 agosto 2013 (cd. Decreto
del Fare) e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 45 del 24 dicembre 2013, “si desume che:
- i lavoratori, esclusi quelli
del settore agricolo o forestale, che successivamente al 12 marzo 2013 vengono
incaricati per la prima volta dell’uso di una delle attrezzature elencate
nell’Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi
così come previsti nell’Accordo stesso;
- i lavoratori del settore
agricolo o forestale che successivamente al 22 marzo 2015 verranno incaricati
per la prima volta dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo,
prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come
previsti nell’Accordo stesso;
- i lavoratori, esclusi quelli
del settore agricolo o forestale, che al 12 marzo 2013 erano già incaricati
dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo e non avevano seguito
alcun tipo di formazione a tale scopo, devono frequentare i corsi così come
previsti nell’Accordo stesso entro il 12 marzo 2015;
- i lavoratori del settore
agricolo o forestale che al 22 marzo 2015 saranno già incaricati dell’uso di
una delle attrezzature elencate nell’Accordo e non avranno ancora seguito alcun
tipo di formazione a tale scopo, dovranno frequentare i corsi così come
previsti nell’Accordo stesso entro il 22 marzo 2017;
- indipendentemente
dall’effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono
riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le
modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della
sezione B dell’Accordo;
- analogamente al punto
precedente, per i lavoratori del settore agricolo o forestale, sono
riconosciuti i corsi effettuati prima del 22 marzo 2015, secondo le modalità
previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B
dell’Accordo. I moduli di aggiornamento previsti alle lettere b) e c) del punto
9.1 dovranno essere frequentati entro l 22 marzo 2017;
- i lavoratori del settore
agricolo o forestale che possono documentare un’esperienza nell’uso delle
attrezzature di almeno due anni precedenti al 22 marzo 2015, sono obbligati a
frequentare i soli corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Il
primo quinquennio ha comunque scadenza 13 marzo 2017 (cinque anni dalla
pubblicazione dell’Accordo), i successivi quinquenni avranno scadenza 12 marzo
2022, 12 marzo 2027 e così via. Le modalità di documentazione dell’esperienza
sono descritte nella circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si rimanda”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 978 volte.
Pubblicità