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"Alcol e lavoro: un protocollo operativo per il medico competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
22/10/2014 - Più volte abbiamo ricordato nei nostri articoli come il comma 1
dell’articolo 15 della Legge 125/2001, “Legge quadro in materia di alcol
e problemi alcol correlati”, in relazione ad una serie di attività
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 – introduca il
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Tuttavia tali attività lavorative sono individuate senza precisare i criteri e le modalità di effettuazione dei
controlli necessari per valutare lo stato di salute del lavoratore.
E l’adempimento di tale obbligo, anche per le possibili diverse
interpretazioni a cui si presta la norma, ha portato in questi anni a
modalità di applicazione molto differenti sul territorio nazionale.
Per affrontare questo tema e presentare un
protocollo operativo
per i medici competenti riprendiamo
un non recente, risale alla fine del 2010, ma ancora utile documento
pubblicato sul sito della Società Italiana di Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale ( SIMLII).
In “
Alcol e lavoro: proposta di un protocollo operativo per il medico competente”,
a cura di A. Maviglia, M. Alesiani, G. Bilancio, G. Pagliaro, G. Pala (GdL MeLC
SIMLII - coordinatore E. Ramistella), un sottogruppo di lavoro all’interno del
GdL MeLC SIMLII ha analizzato la letteratura scientifica disponibile, preso in
esame il quadro normativo di riferimento e, cercando una “interpretazione
logica e condivisa delle disposizioni di legge”, provveduto, come sintesi del
lavoro svolto, a “stilare la proposta di un protocollo operativo per il medico competente”.
A questo proposito la proposta
sottolinea in premessa il
quadro di
incertezza “(quasi di ‘confusione’) all’interno del quale sono chiamati a
operare i medici competenti, dovendo attuare in modo difforme sul territorio
nazionale le stesse disposizioni normative e prestando così il fianco a
problemi di non semplice soluzione, giuridici e amministrativi. In tale
condizione il medico competente - soprattutto nell’ambito delle piccole-medie
aziende e delle cosiddette micro-imprese, non supportato da un Servizio di
Prevenzione e Protezione sul quale si può contare nelle aziende di maggiori
dimensioni - rischia di rimanere disorientato se non, addirittura,
paralizzato”.
Il documento mette dunque a
disposizione dei medici competenti (MC) un “protocollo operativo semplice,
possibilmente attuabile anche con risorse economiche non ingenti, teso
all’adempimento degli attuali obblighi normativi in materia di alcol e
lavoro”.
Per fornire utili indicazioni
operative – non linee guida caratterizzate da “procedure tecniche complesse e
di difficile applicazione” - il gruppo di lavoro ha preferito procedere per
singoli punti descrittivi, rispondendo ai vari quesiti e dubbi che “assillano
il singolo medico competente”.
Riprendiamo brevemente,
innanzitutto, la risposta alla domanda:
il
MC è obbligato a svolgere i controlli previsti dalla L. 125/01?
Si ricorda che il punto 2
dell’articolo 15 della L. 125/2001 attribuisce “affida al medico
competente o ai medici specialisti in Medicina del Lavoro degli Organi di
Vigilanza la potestà di effettuare (
possono
essere effettuati) i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro. In tale
contesto – continua il documento - il medico competente “non ha un obbligo
diretto sancito dalla disposizione citata ma, al tempo stesso, è possibile
sostenere che non abbia totale discrezionalità in materia. Si ritiene, infatti,
che la locuzione ‘
possono essere
effettuati’ non vada intesa come una sorta di libero arbitrio che affida al
medico competente la facoltà di poter o non poter effettuare tale tipo di
controlli a sua discrezione ma nel senso che egli viene individuato - congiuntamente
ai medici degli Organi di Vigilanza - quale unico soggetto giuridicamente
abilitato allo scopo”. A questo proposito la risposta fa riferimento anche agli
obblighi del medico competente previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Dunque
“in tutte le aziende o unità produttive nelle quali sono presenti lavoratori
inclusi nell’elenco dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo
2006, il MC dovrà sollecitare il DL e il RSPP - qualora questi non l’avessero
fatto - ad attuare i controlli previsti dal comma 2 dell’art. 15 della L.
125/01”.
Inoltre
i controlli alcolimetrici vanno effettuati a sorpresa? E se sì, con
quali modalità e criteri?
Il documento sottolinea che “la
risposta alla prima parte della questione è necessariamente affermativa. Non è
pensabile, infatti, avvertire i lavoratori (anche solamente il giorno prima)
che il MC si presenterà in azienda per effettuare tale tipo di controlli,
comunicando loro magari anche l’ora precisa. Appare evidente che un simile
approccio svuoterebbe l’attività in questione di ogni possibile significato e
utilità (basti provare a immaginare cosa accadrebbe se la Polizia Stradale
rendesse noto il luogo e l’ora dei rilievi alcolimetrici agli automobilisti)”.
Si indica che il medico
competente “dovrà concordare, unicamente con il DL, il giorno e gli orari di
tali controlli; preferibilmente, per quanto già detto, tali accordi dovrebbero
avvenire solo per vie brevi e senza utilizzare comunicazioni scritte”.
Mentre riguardo a modalità e
criteri “attualmente non è possibile fornire una risposta esaustiva che possa
valere come ricetta unica per le numerose e variegate attività lavorative
incluse dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 2006; troppo numerose
sono le variabili organizzative e gestionali di ogni singola mansione
indicata”.
Altra domanda:
i controlli vanno effettuati su tutti i
lavoratori di ogni specifica azienda delle attività incluse nell’elenco del
2006 o solo su quelli, sempre all’interno delle stesse categorie, per i quali
il DL, il RLS e/o i preposti evidenzino dei sospetti o dei dubbi? E se sì, con
quale periodicità?
In considerazione del fatto che
“effetti neurologici avversi possono manifestarsi anche a concentrazioni
alcolemiche contenute, risulta evidente che il controllo
alcolimetrico debba essere effettuato indiscriminatamente su tutti i
lavoratori le cui mansioni rientrano in quelle incluse nell’elenco del 2006 e
che risultino presenti in ogni azienda o unità produttiva. Limitare il
controllo a quei lavoratori che evidenziano palesemente effetti dovuti
all’assunzione (o all’abuso) di bevande alcoliche, eventualmente segnalati al
MC dal DL o da altre figure aziendali, significherebbe tradire la lettera e lo
spirito della norma citata. Si ritiene plausibile ritenere che la periodicità
di tali controlli debba avere almeno una periodicità annuale”.
E
il DVR deve essere integrato con un paragrafo che valuti il rischio
“alcol e lavoro” ai sensi della L. 125/01?
Secondo “l'interpretazione
corrente, che si ritiene corretta, il MC dovrà provvedere a redigere per tutte
le aziende nelle quali vi sono lavorazioni ricomprese nell’allegato 1
dell’Intesa del 16/03/2006 un breve paragrafo comprendente gli effetti negativi
dell’alcol ed i rischi per la salute in generale, oltre agli aspetti normativi
della problematica alcol e lavoro, compresa l’attività di informazione da
effettuare ed i relativi cartelli che andrebbero affissi nei luoghi di lavoro.
In questo modo il MC potrebbe ulteriormente qualificare il suo contributo alla
valutazione dei rischi, chiedendo anche al DL e al RSPP di integrare il DVR con
tale paragrafo. Qualora il DL non condivida tale impostazione sulla necessità
dei controlli, il MC dovrà sollecitarlo formalmente”.
Riportiamo i vari
quesiti a cui dà risposta il documento:
1. Il MC è obbligato a svolgere i
controlli previsti dalla L. 125/01?
2. I controlli alcolimetrici
vanno effettuati a sorpresa? E se sì, con quali modalità e criteri?
3. I controlli vanno effettuati
su tutti i lavoratori di ogni specifica azienda delle attività incluse
nell’elenco del 2006 o solo su quelli, sempre all’interno delle stesse
categorie, per i quali il DL, il RLS e/o i preposti evidenzino dei sospetti o
dei dubbi? E se sì, con quale periodicità?
4. Quale strumentazione per
l’effettuazione dei controlli alcolimetrici può essere utilizzata dal MC e con
quali criteri?
5. Quale è il livello di
alcolemia oltre il quale il lavoratore deve essere considerato positivo al
test?
6. Quali sono gli obblighi del MC
in caso di positività al controllo alcolimetrico? e che comportamento dovrà
adottare il MC se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi al controllo
alcolimetrico?
7. Il MC deve allestire un
protocollo sanitario al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol
dipendenza? e, in caso affermativo, per quali mansioni lavorative?
8. Il DVR deve essere integrato
con un paragrafo che valuti il rischio “alcol e lavoro” ai sensi della L.
125/01? E, in caso affermativo, cosa dovrebbe fare il MC nel se il DL non
condivide la sua impostazione di effettuare i controlli alcolimetrici?
9. Deve essere effettuata
un’attività di informazione nei confronti dei lavoratori in merito alla
problematica alcol e lavoro?
10. Come deve comportarsi il DL
se ritiene che un lavoratore sia sotto l’effetto dell’alcol durante lo
svolgimento della mansione e cosa deve fare se, invece, ha dubbi evidenti che
un lavoratore sia alcol-dipendente?
Concludiamo ricordando che nel
documento sono presenti anche alcuni esempi di modulistica che possono
risultare utili al medico
competente.
In “ Alcol
e lavoro: proposta di un protocollo operativo per il medico competente”, a
cura di A. Maviglia, M. Alesiani, G. Bilancio, G. Pagliaro, G. Pala - GdL MeLC
SIMLII - coordinatore E. Ramistella, vers. settembre 2010 (formato PDF, 118 kB).
RTM
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