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"REACH/CLP e agenti cancerogeni: è necessario aggiornare la valutazione?"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
24/10/2014 - Ci sono
conseguenze, dipendenti dai regolamenti REACH e CLP, nell’applicazione delle
norme per la tutela dal
rischio
derivante da agenti cancerogeni e mutageni?
Per rispondere a questa domanda
torniamo a presentare il documento del 28 novembre 2012 elaborato dalla
Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro: “ Criteri
e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti
di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I
‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e
Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006
(Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento
CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza )”.
Il documento fornisce indicazioni
sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure conseguenti alle ricadute
del Regolamento (CE)
n.1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH), del Regolamento (CE) n.
1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010
(Regolamento SDS) sul sistema prevenzionistico definito dal Titolo IX, Capi I e
II del D.Lgs. 81/2008.
La Commissione ricorda che alla
protezione da agenti cancerogeni e mutageni
è dedicato il
Capo II del Titolo IX del
D.Lgs. 81/2008, “ferma restando l’applicazione del Capo I per quanto
concerne le altre caratteristiche di pericolosità”.
In particolare l’obiettivo
prioritario della tutela della salute dei lavoratori “si realizza, in ordine di
priorità, nel ricorso alla sostituzione o all’adozione di un ‘sistema chiuso’,
ove tecnicamente possibile”. Inoltre:
- “si debbono adottare le misure
di prevenzione collettiva e di protezione individuale, allorquando non sia
possibile l’adozione di una delle soluzioni suddette;
- va garantito, comunque, che
l’esposizione non superi il valore limite dell’agente stabilito nell’All. XLIII
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- si dovrà in ogni caso ridurre
il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente
possibile e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate
attraverso la misurazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti
cancerogeni e mutageni”.
Il
campo d’applicazione del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. considera “gli agenti cancerogeni e mutageni ai quali i lavoratori sono
o possono essere esposti a causa della loro attività lavorativa e che
rispondono ai criteri di classificazione di cui alle categorie di pericolo
delle sostanze e dei preparati (miscele) cancerogeni e mutageni individuati
nelle categorie 1 e 2, così come sono definite nei DD.LLgs. n. 52/1997 e s.m.i.
e n. 65/2003 e s.m.i., nell’Allegato I del D.Lgs. n. 145/2008 e 1 A e 1 B nel
Regolamento CLP. Inoltre si considerano agenti cancerogeni anche le sostanze, i
preparati, i processi o le sostanze ed i preparati emessi durante i processi
previsti dall’Allegato XLII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
Veniamo dunque, in merito alle
novità apportate dai regolamenti europei, alle
definizioni per gli agenti chimici cancerogeni e per quelli mutageni
previste dal Regolamento CLP, definizioni che si armonizzano al sistema GHS
“modificando, di fatto, quanto previsto dalla categorizzazione così come
definita dai DD.LLgs. n. 52/1997 e s.m.i. e n. 65/2003 e s.m.i.”:
-
mutagenicità sulle cellule germinali di Categoria 1A e 1B (H340):
“sostanze in grado di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali
umane o capaci di fornire risultati positivi di test in vivo di mutagenicità su
cellule germinali o somatiche di mammiferi;
-
cancerogenicità di Categoria 1A e 1B (H350): “sostanze per le quali
sono noti effetti cancerogeni sulla base di studi condotti sull’uomo e sostanze
per le quali si presumono effetti cancerogeni per l’uomo prevalentemente sulla
base di studi condotti su animali”.
Nel documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, viene operato anche un confronto tra i sistemi classificativi
(CLP, D.Lgs. 52/1997 e s.m.i., D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.) anche attraverso uno
schema di conversione delle frasi di rischio (“R”) del D.Lgs. n. 52/1997 e
s.m.i., in indicazioni di pericolo (“H”), come indicato nell’Allegato VII del
Regolamento CLP.
Veniamo alla
valutazione dell’esposizione.
Il documento premette “che le
modalità ed i criteri per effettuare la valutazione dell’esposizione non hanno
subito alcuna variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti REACH e
CLP”. Tuttavia
l’aggiornamento della
valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni si rende necessario
“nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze siano
state modificate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da
ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione delle
sostanze in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di
lavoro”.
Abbiamo visto che la
classificazione delle sostanze
cancerogene e mutagene “è stata modificata dal Regolamento CLP che prevede,
diversamente dalla DSP (Direttiva Sostanze Pericolose n. 67/548/CEE, ndr) e DPP
(Direttiva Preparati Pericolosi n. 1999/45/CE, ndr), l’individuazione di classi
suddivise in categorie di pericoli in funzione delle proprietà intrinseche delle
sostanze, nonché la modifica del pittogramma che ne rappresenta il pericolo”.
Si ricorda poi che le sostanze
cancerogene e mutagene non presentano livelli di esposizione al di sotto dei
quali si possa ipotizzare l’assenza di effetti sulla salute: “di conseguenza è
sempre necessario effettuare la valutazione dell’esposizione ai fini degli
adempimenti previsti dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
E “per le sostanze (o le lavorazioni che ne prevedono l’impiego) per le quali
attualmente non esiste una classificazione armonizzata in ambito UE, ma per le
quali siano comunque note in ambito scientifico, o riconosciute da organismi
internazionali (quali, ad es. la IARC), le proprietà cancerogene o mutagene,
sussiste, comunque, l’obbligo di adottare le tutele previste dal Capo I del
Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nel caso di rischio non irrilevante”.
Viceversa, per le sostanze e miscele pericolose alle quali non si applica
rispettivamente il Regolamento CLP e il D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i., ma che
rispondono ai criteri di classificazione come cancerogeni o mutageni di
categoria 1 o 2 secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 52/07 e dal D.Lgs. n.
65/2003 e s.m.i, o in categorie 1A e 1B secondo quanto stabilito dall’Allegato
I del Regolamento CLP, si applicano i disposti di cui al Capo II del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.”.
La valutazione
dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni deve essere effettuata
“preventivamente all’avvio di un progetto di un nuovo impianto o di una
ristrutturazione, al fine di attuare le misure di prevenzione a tutela dei
lavoratori professionalmente esposti. Nel caso, infine, di cancerogeni
ubiquitari si potrà far riferimento, ai fini della valutazione dell’esposizione
professionale, alle conoscenze in tema di esposizione della popolazione
generale”.
Il documento sottolinea poi che
per alcune sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni e mutageni, “il
Regolamento REACH prevede specifiche procedure di restrizione e di autorizzazione”.
Dopo aver segnalato che i Valori
Limite e di Esposizione Professionale (VLEP) per gli agenti cancerogeni e
mutageni, non hanno subito variazione con l’emanazione dei Regolamenti REACH e
CLP, concludiamo ricordando che la
valutazione
dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni “tiene conto di:
- caratteristiche delle
lavorazioni;
- durata e frequenza delle
lavorazioni;
- quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
- loro concentrazione;
- capacità degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione
al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita”.
I nominativi dei lavoratori
esposti e sottoposti a sorveglianza sanitaria sono riportati nell’apposito “ registro
degli esposti” di cui all’Art. 243 del D.Lgs. 81/2008.
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RTM
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