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"Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

03/11/2014 -
Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014 -  Pres. Romis - Ric. G.R.  
 
Commento
Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere  documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato  Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori medesima. 

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Il titolare di una società è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale del reato ex art. 55 comma 5 lettera. c) del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione all'art. 37 comma 1 dello stesso decreto perché, quale datore di lavoro, non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta da un lavoratore dipendente con le specifiche misure prevenzionistiche tipiche del settore boschivo. Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il reato ad esso contestato, lo ha pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia.
 
I difensori dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione evidenziando una violazione degli artt. 27, comma 2 della Costituzione e artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non potendosi ascrivere all'imputato l'onere di provare la propria innocenza in quanto è l'accusa che deve fornire la prova della colpevolezza del prevenuto e adducendo, altresì, fra le altre motivazioni, quella in base alla quale per la formazione dei lavoratori impartita prima del 2011 e cioè prima dell’emanazione del relativo Accordo Stato Regioni non era necessaria la prova scritta da parte del datore di lavoro. Secondo l’imputato, infatti, la formazione del lavoratore poteva essere dimostrata dal datore di lavoro anche verbalmente  in quanto il comma 2 dell'art. 37 del citato decreto legislativo ha rimesso alla Conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile di una azienda deve impartire al lavoratore, che la stessa fa fatto con l’Accordo stipulato soltanto nel 2011.
 
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Il primo motivo addotto dal ricorrente è stato ritenuto dalla suprema Corte del tutto destituito di fondamento, rilevato che è l’imputato che deve fornire la prova sulla formazione del lavoratore in quanto “ i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all' obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”.
 
L'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011”, ha evidenziato altresì la Sez. III, “ richiama implicitamente il D.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.
 
Conseguentemente”,  ha messo quindi in evidenza la suprema Corte, “ il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima”. Comunque, ha così concluso la Sez. III, indipendentemente dalla formazione quanto emerso dall’istruttoria aveva consentito al giudice di merito di rilevare l'assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, proprio in conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.
 
 

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