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"Risposte a quesiti su medici competenti e sorveglianza sanitaria"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

03/11/2014 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sul Medico Competente e sorveglianza sanitaria elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.

Ricordiamo che  Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I medici competenti devono risultare iscritti in qualche albo o elenco professionale?
I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Art. 38 comma 4 del Decreto 81/08) al Ministero della salute, il quale provvede all’aggiornamento annuale, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L’elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009).
 
In un’azienda con lavoratori in cassa integrazione a zero ore e con visita medica periodica in scadenza, devo procedere ad effettuare le visite mediche o le sospendo fino a che non ritornano a lavorare?
Il rapporto di lavoro esiste anche durante la cassa integrazione, la sorveglianza sanitaria ha sia una finalità di prevenzione secondaria sia, in alcuni casi, di «diagnosi precoce» e la periodicità è di norma annuale. Tuttavia, un aggiornamento della valutazione dei rischi, effettuata in collaborazione con il Medico Competente, potrebbe modificare il protocollo previsto, tenendo conto della cassa integrazione.
 
La Delibera della Regione Piemonte n. 21-4814 del 22/10/2012 prevede che la sorveglianza sanitaria sia finalizzata da una parte ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza e dall’altra alla verifica del rispetto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici. Una volta che gli screening con l’etilometro non diano un riscontro positivo e così pure l’anamnesi alcologica integrata con Audit C e successivo esame obiettivo confermino l’esito negativo, è obbligatorio per il datore di lavoro e/o il medico competente disporre anche l’analisi di laboratorio?
Il MC, ai sensi del D.lgs. 81/08, può usare in autonomia e discrezionalmente diversi strumenti per redigere la certificazione di idoneità/inidoneità alla mansione a rischio del lavoratore, il quale può fare legittimamente ricorso allo SPreSAL. In ogni caso, se il MC ha un fondato sospetto di dipendenza da parte del lavoratore può inviarlo al Ser.D dell’ASL, il quale ha il compito di certificare o meno lo stato di dipendenza del lavoratore ai sensi del DPR 309/90 e smi. Il “fondato sospetto” del MC è atto clinico, indipendente dai valori risultanti dalle indagine strumentali.
 
Per attivare un tirocinio presso un’azienda che opera nel settore informatico occorre, ai sensi del D.lgs. 81/08, avviare il tirocinante a visita medica?
Il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore e le modalità per la sorveglianza sanitaria sono le stesse previste per i lavoratori. Pertanto, se è esposto a rischi lavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria, deve preventivamente essere sottoposto a visita medica e può essere impiegato solo dopo il giudizio di idoneità.
 
Il personale dipendente di autofficine addetto alla manutenzione di veicoli può essere sottoposto a controlli alcolimetrici?
Se fanno solo gli autoriparatori non rientrano nelle categorie indicate nella norma, ma se usano carrelli elevatori o apparecchi di sollevamento sì. Ciò non esclude che, in generale, la valutazione dei rischi possa evidenziare anche per l’attività indicata nel quesito un rischio che può essere governato attraverso una disposizione aziendale che vieta l’assunzione di alcolici in servizio.
 
 
 

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