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"I quesiti sul decreto 81: la formazione del datore di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

19/11/2014 - Un quesito sull'abilitazione del datore di lavoro per la conduzione di particolari attrezzature di lavoro. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Se un “datore di lavoro” vuole utilizzare una delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari individuate nell’ Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 è obbligato ad abilitarsi secondo le indicazioni di cui all’Accordo medesimo?

Risposta
L’abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro e cioè di quelle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71 comma 7 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è stata introdotta dall’art. 73 dello stesso decreto legislativo, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
 
"1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
 
(...)
 
 
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