News
"Rischio esplosione: le novità della nuova direttiva Atex"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
26/11/2014 - Le varie direttive
ATEX, che fissano i requisiti che devono essere soddisfatti per garantire
la sicurezza delle strutture aziendali e quella dei lavoratori in ambienti ove
è presente il
rischio di atmosfere
potenzialmente esplosive, sono soggette ad una continua evoluzione e
perfezionamento per aumentarne l’efficacia e rimodularne l’applicazione.
Nel convegno “
La nuova direttiva ATEX ed il Rischio
Esplosione” che si è tenuto il 24 ottobre scorso ad Ambiente
Lavoro di Bologna è stata presentata la
nuova direttiva ATEX 2014/34/EU che diverrà obbligatoria nei
prossimi anni e che andrà a sostituire la Direttiva ATEX 94/9/CE.
La
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente “
l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
” porterà alcune novità in relazione
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva. La direttiva, che non comporta cambiamenti sostanziali
ai contenuti tecnici delle direttive
Atex, disciplina i prodotti che sono nuovi sul mercato dell’Unione europea
al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire i prodotti
completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli,
nuovi o usati, importati da un paese terzo.
Per conoscere meglio la nuova
direttiva e le sue caratteristiche abbiamo intervistato, a margine del
convegno, il Dott.
Fausto Di Tosto
del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti
e insediamenti antropici (DIT) dell’ INAIL.
L’intervista, che in avvio
presenta le funzioni del nuovo dipartimento DIT, racconta il percorso della
nuova direttiva e affronta il tema dell’
interfaccia
tra costruttore e utilizzatore.
Il rappresentante Inail risponde
a diverse domande sulla nuova direttiva:
-
Quali sono le caratteristiche della nuova direttiva?
-
Quando sarà vigente la direttiva?
-
Quale sarà il periodo di sovrapposizione?
-
Quali le modifiche necessarie nel D.Lgs. 81/2008?
-
Come sono recepiti i requisiti tecnici?
E si sofferma anche su alcune
valutazioni personali:
questa direttiva
è quello che serviva in Europa?
Cosa
manca ancora per migliorare la prevenzione e l’efficacia delle direttive ATEX?
Veniamo dunque all’intervista
realizzata il 24 ottobre. Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di
visualizzarla integralmente e/o di leggerne una parziale e breve trascrizione.
https://www.youtube.com/watch?v=1k7W7wL-qvU
https://www.youtube.com/watch?v=1k7W7wL-qvU
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Parliamo delle direttive ATEX e in particolare della nuova direttiva
2014/34/EU.
Fausto Di Tosto: (...) A livello europeo c’è da fare una
distinzione tra i cosiddetti fabbricanti, cioè le società che costruiscono i
prodotti e li mettono sul mercato e dall’altro lato gli utilizzatori. Quindi
parliamo da una lato di direttive di prodotto e dall’altro di direttiva sociale
(...). Nel decreto 81 del 2008 c’è un titolo ad hoc per le
atmosfere potenzialmente esplosive, il Titolo 11, in cui vanno inseriti tutti
questi concetti. La distinzione fondamentale è che le valutazioni, dal punto di
vista della sicurezza contro il
rischio
esplosione, vanno fatte ognuno per il proprio settore.
Il fabbricante valuterà il
proprio prodotto che dovrà essere installato ed utilizzato in un sito
produttivo. Dall’altro lato c’è il datore di lavoro o utilizzatore che riceve
queste apparecchiature, ancorché certificate, che però dovrà effettuare una
propria valutazione del rischio per valutare che le apparecchiature, ripeto
ancorché certificate, risultino idonee nel proprio settore.
Il problema principale che
abbiamo riscontrato da 10 anni a questa parte è l’interfaccia tra le
informazioni del costruttore che certifica le apparecchiature che devono essere
recepite e recepite bene da chi la utilizzerà per mettere nel proprio documento
di valutazione dei rischi tutte quelle condizioni di sicurezza per i propri
lavoratori.
Questo è il quadro generale, tra
la direttiva prodotto e la direttiva sociale in ambito ATEX (...).
Adesso che succede?
Oggi abbiamo una
nuova direttiva, che però riguarda la
direttiva prodotti. Noi avevamo – anzi abbiamo ancora, perché ora c’è una fase
di sovrapposizione in cui valgono tutte e due – la direttiva originale, la 94/9/CE,
e ora abbiamo una nuova direttiva (...).
Dal punto di vista tecnico le due
direttive sono praticamente uguali, non è cambiato nulla. Quello che è cambiata
è una
rivisitazione di tutti gli attori
della filiera del prodotto. Come lei sa c’è stato un grosso problema in
passato con le direttive per quanto riguarda gli importatori di prodotti che
vengono dal mercato extraeuropeo. Poi ci sono i distributori, cioè quelle
figure che comprano da importatori e distribuiscono i prodotti sul mercato.
Quindi ci sono stati dalla
Commissione Europea una serie di chiarimenti e indirizzi di carattere generale.
Ma evidentemente questo non è stato sufficiente e la Commissione Europea ha
ritenuto di dover inglobare una serie di direttive di prodotto, tra cui anche
la nostra, in questo nuovo modello di direttive europee. Quindi tutte le
direttive che rientrano in questo nuovo modello sono state allineate, non per
quanto riguarda i requisiti tecnici che sono sostanzialmente gli stessi (...),
mettendo in ordine tutte queste figure.
Ad esempio, senza entrare nei
dettagli, una grossa novità è che per la figura dell’importatore sarà
obbligatorio che venga identificata sul prodotto (...).
Secondo lei questa è la direttiva giusta per migliorare le
problematiche delle direttive ATEX?
F.D.T.: Per quanto riguarda la direttiva di prodotto, senz’altro
sì. Perché i requisiti tecnici erano requisiti abbastanza consolidati e quindi
non ci sono stati fino ad oggi grossi problemi di interpretazione e
applicazione. Quindi ben vengano queste innovazioni dal punto di vista di un
maggior controllo sulla filiera tra fabbricante, importatore e distributore,
...
A mio avviso quello che manca è
una regolamentazione sull’esercizio che in Italia, dal mio punto di vista molto
personale, è un po’ inadeguato.
Faccio un esempio. Nel Testo
Unico abbiamo un allegato 7 che è l’allegato dove sono elencate una serie di
attrezzature per le quali il legislatore nazionale ritiene doveroso eseguire
dei controlli periodici (...) dove c’è anche l’unico esempio che rientra in
direttiva Atex, cioè gli idroestrattori a forza centrifuga che processano al
loro interno dei solventi infiammabili. (...)
Io vedo che ci troviamo con
componenti abbastanza semplici, tipo piccoli serbatoi in pressione (...) per
cui sono previsti ogni quattro anni dei controlli periodici.
Ma nel mondo Atex abbiamo grossi sili, filtri con pannelli di sfogo
dell’esplosione che esauriscono il loro iter solo a livello certificativo
(...). E l’utilizzatore non ha grossi obblighi, se non quelli derivanti
dall’articolo 71 comma 8 (del TU). Secondo me un passo ulteriore potrebbe
essere fatto in questo senso...
(...)
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1346 volte.
Pubblicità