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"Profili di rischio nell’industria meccanica: addetto alla piegatura"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
12/12/2014 - L’
addetto alla piegatura nell’industria
meccanica è un lavoratore specializzato nella lavorazione a freddo dei metalli
(deformazione plastica), attività che viene chiamata “piegatura”. Questo
processo consiste nella curvatura di coil (lamiera in rotoli) o di lastre piane
di materiale metallico laminato per creare profili geometrici. Molti dei rischi
d’infortunio per questi lavoratori dipendono dall’utilizzo di alcune
attrezzature di lavoro, come presse
idrauliche, o meccaniche piegatrici, e calandre.
Per avere indicazioni sulla
prevenzione degli incidenti e sulla tutela della sicurezza e salute degli
addetti alla piegatura, presentiamo una scheda correlata alla ricerca Inail “ Profili
di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie
imprese e pubblici esercizi: Industrie Meccaniche”.
Come per le altre schede, anche
nella scheda “
S.P.R.13_Addetto alla
piegatura”, si indicano preliminarmente i
fattori di rischio connessi alla professione.
L’addetto alla piegatura può
essere soggetto a:
- “traumi, lacerazioni,
contusioni, ferite provocati dalla manipolazione dei metalli, contatto con
organi della macchina in movimento, cadute, scivolamenti;
- elettrocuzione o ustioni
causate dal contatto con parti in tensione delle macchine;
- lesioni agli occhi e al corpo
causate dalla proiezione di frammenti e dalla caduta di oggetti durante la
lavorazione;
- lesioni a carico dell’apparato
uditivo (ipoacusia, perdita dell’udito) causate dall’elevato rumore;
- lombalgie e traumi al rachide
dovuti alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (vibrazioni trasmesse dalle
macchine/impianti a terra);
- malattie respiratorie,
dermatologiche e a carico dell’apparato digerente dovuto rispettivamente ad
inalazione, contatto o ingestione di prodotti chimici;
- lesioni a carico dell’apparato
muscolo-scheletrico causate da lavoro ripetitivo e dalla movimentazione manuale
dei carichi”.
Ricordando che il documento si
sofferma su molte tipologie di rischio - rischi infortunistici, rumore,
vibrazioni sistema mano-braccio, vibrazioni corpo intero, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, rischi chimici e
biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro
ripetitivo - ci soffermiamo oggi su alcune delle
misure di prevenzione correlate ai
rischi infortunistici con particolare riferimento al rischio
macchina, alle emergenze e ai rischi elettrici:
- “prevedere idonee procedure ed
istruzioni operative per l’attrezzaggio di impianti e macchine;
- in caso di inceppamento della
macchina, vietare la rimozione delle protezioni per intervenire e attendere
l’intervento di personale specializzato;
- verificare che le macchine
e attrezzature siano dotate dei RES di cui alla Direttiva Macchine o alla
specifica Direttiva di Prodotto;
- verificare che le
macchine/impianti immesse sul mercato dopo il 21/09/1996 siano corredate da:
marcatura CE; manuale d’istruzione; dichiarazione di conformità;
- verificare che le attrezzature
di lavoro di cui all’Art. 70 co.2 del D.Lgs. 81/2008 siano conformi ai
requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V del medesimo decreto;
- verificare che nel corso della
valutazione dei rischi siano stati individuati i rischi palesi;
- eseguire manutenzione periodica
e programmata delle macchine e delle attrezzature di lavoro al fine di
mantenere l’efficienza dei RES”;
- “prevedere procedure di emergenza
da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- verificare la sicurezza di
apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo. Sottoporre attrezzature
elettriche difettose o che presentano anomalie sospette ad ispezione ed
eventuale riparazione da parte di un tecnico elettricista qualificato e
mantenere i cavi elettrici in ordine”.
Segnaliamo che in chiusura della
scheda sono presenti brevi check-list relative agli
aspetti di sicurezza minimi richiesti dall’organo di controllo con
riferimento all’uso di presse
piegatrici, di calandre e di apparecchi di sollevamento (tratte dalla “ Guida al
sopralluogo in aziende del comparto metalmeccanico” - DGR 7629 Regione
Lombardia 10 agosto 2011).
In queste check-list si indica
che le
presse piegatrici devono
essere dotate, tra le altre cose, di:
- “cellule fotoelettriche a più
fasci;
- ripari laterali;
- comando con arresto di
emergenza”.
Inoltre la parte posteriore della
macchina deve essere munita di:
- “barra distanziatrice;
- arresto di emergenza;
- cartello di divieto di
accesso”.
Esiste poi la “possibilità di
scelta della velocità lenta (a 10 mm/sec) con interruttore modale e comando ad
azione mantenuta”?
Ed è presente il libretto d’uso e
manutenzione?
È poi inserita in un “ programma
di manutenzione programmata dei dispositivi di sicurezza”?
E gli operatori sono stati
addestrati all’uso di questa attrezzatura ed informati degli eventuali ‘rischi
residui’”?
Concludiamo questa breve
presentazione riprendendo dalla scheda qualche indicazione relativa alle
calandre, macchine utensili costituite
da due o più cilindri rotanti tra i quali viene fatto passare il materiale in
lavorazione.
Le calandre devono essere
provviste di dispositivo di arresto rapido dei cilindri con inversione del moto
azionabile da qualsiasi posizione con facile manovra.
Esiste poi un comando con arresto
di emergenza?
E anche in questo caso:
- è presente il libretto d’uso e
manutenzione?
- L’attrezzatura è inserita in un
programma di manutenzione programmata dei dispositivi di sicurezza?
- Gli operatori sono stati
addestrati all’uso di questa attrezzatura ed informati degli eventuali “rischi
residui”?
Profili di rischio nei comparti
produttivi, “ S.P.R.13_Addetto alla piegatura”, Inail/exIspesl (formato
PDF, 190 kB).
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produttivi: industrie meccaniche”.
RTM
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