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"La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

15/12/2014 -
Tribunale di Como Sezione Penale - Sentenza n. 270 del 26 febbraio 2014 (udienza 12/02/2014) -  Giudice Monocratico Vittorio Anghileri.  
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
 
E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre figure.
 
Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e concorrenti posizioni di garanzia.
 
Il caso
Il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in un cantiere edile nonché redattore del " programma di demolizione", in cooperazione con il datore di lavoro degli infortunati che ha definito la propria posizione con rito alternativo, è stato imputato per i reati di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 e 4 c.p. e 590, comma 1, 2, 3 e 4 c.p., in relazione alle norme prevenzionali di seguito indicate e in relazione all'art. 2087 c.c., per aver cagionato il decesso di un lavoratore nonché lesioni personali in danno di altri due lavoratori consistite rispettivamente in "grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro" e "frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore", da cui derivava una malattia guarita per un lavoratore in 106 giorni e per l’altro in oltre 197 giorni, con incapacità per entrambi di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
 - per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione successivamente crollato (art. 92, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08, in relazione ai punti 3, 4 e 5 del "Piano di demolizione", parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento);
-  per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del predetto "balcone", attese sia la modifica delle modalità operative attuata durante l'esecuzione dei lavori, che le diverse modalità di realizzazione dello stesso rispetto ai "balconi" già demoliti, nonché per non avere verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (art. 92, comma 1, lett. b D. Lgs n. 81/08 in relazione ai punti 2.2.4. lett. a), 2.2.3. lett. f), 2.1.1, lett. a) b) e) D. Lgs n. 81/08);
- per non avere sospeso i lavori di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, attese le modalità operative adottate dall'impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett. f D.L.vo 81/08) per cui ì lavoratori, nell'atto di eseguire la demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione, lavorando sullo stesso, precipitavano da un'altezza dì circa 7 metri a causa dell'improvviso cedimento del manufatto, rimanendo altresì schiacciati dalla struttura stessa del "balcone" crollato e riportando le lesioni sopra indicate.
 
Le decisioni del Giudice del Tribunale
Il Giudice ha pronunciata una sentenza di assoluzione dell'imputato non costituendo il fatto reato.
 
Acclarata la dinamica dell’accaduto in base alla quale i tre lavoratori coinvolti nell'infortunio sono precipitati da un'altezza di 7 metri a causa del cedimento del balcone che erano intenti a demolire e sul quale stavano lavorando, il Giudice ha ritenuto del tutto evidente la macroscopica imprudenza in cui erano incorsi gli operai, imprudenza tollerata e non impedita dal loro datore di lavoro che, patteggiando, ha evidentemente riconosciuta la propria responsabilità. E’ risultato altresì pacifico, ha altresì precisato il Giudice, che nel cantiere ove si è verificato l'incidente stava operando una sola ditta per cui non si sono posti problemi relativi al coordinamento di più imprese operanti nello stesso cantiere.
 
Il Giudice, nel ribadire i capi di imputazione posti a carico del coordinatore, ha fatto presente che il fondamentale ed indiscutibile principio di portata generale, secondo cui la sussistenza di responsabilità di uno dei soggetti portatori di una funzione di garanzia non esclude automaticamente la responsabilità di una delle altre figure, può, se mal interpretato, trarre in inganno. Il fatto che i diversi soggetti garanti devono tutti contribuire ad assicurare l'incolumità del lavoratore non contrasta, tuttavia, col fatto che ciascun garante potrà essere riconosciuto responsabile e, quindi, dovrà essere condannato soltanto se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi, rispondendo ogni garante, infatti, solo per gli obblighi che sono suoi propri.
 
In tema di infortuni sul lavoro, ha proseguito il Giudice, il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori. Quello per l'esecuzione dei lavori ha invece i compiti di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. I coordinatori per la sicurezza sono quindi figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
 
La giurisprudenza di legittimità”, ha quindi proseguito il Giudice,  “ ha però offerto un ulteriore contributo di chiarificazione precisando che non si può richiedere al coordinatore per la sicurezza (neppure a quello in fase esecutiva) un tipo di vigilanza continua e diretta che spetta, invece, ad altre figure e, in primo luogo, al datore di lavoro”. “ Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori” ha aggiunto il Giudice, “ ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”. E’ il datore di lavoro che è “ titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di un coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione, a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia”.
 
Il compito di ‘verifica’ del coordinatore”, ha quindi sostenuto il Giudice, “ non può essere confuso con quello di "vigilanza" assidua del datore di lavoro” né nel caso in esame alcun addebito è stato mosso all'imputato per quanto concerne la correttezza del piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto avendo tutti i testi ascoltati concordato che nel caso particolare l'unica cosa da non fare era quella di stare sul balcone da demolire e che gli operai avrebbero dovuto operare stando all'interno dell'edificio e sporgersi per demolire i balconi restando ancorati alla struttura mediante l'uso di cinture di sicurezza. Gli stessi hanno concordato, altresì, sul fatto che era compito del preposto far osservare la corretta e prudente esecuzione delle opere così come indicato nel PSC.
 
Il Giudice ha quindi concluso che “ era obbligo del datore di lavoro, tenuto ad una vigilanza assidua e continua, a differenza del coordinatore, impedire la condotta gravemente imprudente posta in essere dalle vittime” e che la condotta tenuta dal coordinatore è stata conforme agli obblighi stabiliti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza a suo carico non potendosi confondere la sua figura con quella del datore di lavoro o del preposto. E’ per questo quindi che il Tribunale ha assolto il coordinatore dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato.


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