Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Sabato, 20 Aprile 2024
News

"Interpello: il conflitto di interessi nella sorveglianza sanitaria"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

12/01/2015 - Spesso nei nostri articoli e nei vari interventi a convegni e seminari che riguardano il ruolo del  medico competente/ medico del lavoro, si parla dell’importanza che sempre più assume questa figura all’interno dell’azienda come  consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere in molte fasi rilevanti della vita aziendale.
Pur tuttavia, anche in relazione all’importanza assunta nella normativa dei compiti del  medico competente, è bene soffermarsi anche su una problematica che, purtroppo, nel nostro paese è abbastanza diffusa. Parliamo della possibilità che sorgano conflitti di interessi in grado di condizionare le scelte, l’indipendenza, le decisioni del medico competente.
Ci possono essere conflitti di interesse quando le pubbliche amministrazioni si trovano a stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali per il servizio di sorveglianza sanitaria? C’è il rischio di far confluire su stessi medici i compiti di vigilanza e di  sorveglianza sanitaria?

A dare qualche risposta a queste preoccupazioni è la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, con l’ interpello n. 27/2014 del 31 dicembre 2014 in risposta ad un quesito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ( FNOMCeO).
 
In particolare la FNOMCeO ha inoltrato istanza di interpello in merito al “possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente”.
 
Si fa presente che “tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che " tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l'attività di ‘medicina del lavoro’ riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall'art. 13". E dunque l’interpellante chiede di sapere se “ risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di ‘sorveglianza sanitaria’ e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008".
 
Ricordiamo a questo punto l’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 che offre alcuni punti fermi per la risposta della Commissione, specialmente con riferimento ai commi 2 e 3:
 
Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
 
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
 
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
 
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
 
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
 
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
 
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
 
Ciò premesso e sottolineando ancora che un dipendente di una struttura pubblica, “ assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”, la Commissione fornisce il suo parere.
 
Si indica che il “contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di medici competenti dipendenti di tali strutture”.
 
Tuttavia resta esclusa la possibilità di “potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza”, per i quali – come abbiamo ripetuto - vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione ‘ ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale’.
 
Dunque partendo dalla previsione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il “datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all'attività di ‘sorveglianza sanitaria’ e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell'opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell'art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l'effettuazione dell'attività di medico competente”.
 
 
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 958 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino