Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 6 Maggio 2024
News

"Infortunio: le responsabilità di appaltante e appaltatore"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

19/01/2015 -
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 49731 del 28 novembre 2014 -  Pres. D’Isa – Est. Dell’Utri – Ric. C. A.  
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Non si condividono appieno le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza riguardante l’ applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente gli obblighi di sicurezza nel caso dei  contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e più in particolare la  responsabilità del datore di lavoro committente nel caso di un infortunio occorso al dipendente di una ditta appaltatrice. Non si ritiene , infatti, che la responsabilità per un evento infortunistico possa, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 26, essere addebitata al datore di lavoro committente se la causa che ha portato all’infortunio stesso, come nel caso in esame, è legata ad un rischio prettamente specifico della ditta appaltatrice e non ad un  rischio di natura interferenziale.

Il caso.
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro committente di una società alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore di una ditta appaltatrice. All'imputato era stata contestata la violazione delle norme di colpa specifica consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società committente, di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore nonché di non avere provveduto ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, è stato investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne hanno determinata un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.
 
La Corte d'Appello ha successivamente disposta la riduzione della pena inflitta all’imputato determinandola in quella di un mese e dieci giorni di reclusione (pena sostituita con quella pecuniaria d'importo corrispondente), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni.
Avverso la sentenza d'appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione. Con un primo motivo il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per vizio di motivazione avendo la corte territoriale erroneamente interpretate le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio in relazione all'accertamento della colpa dell'imputato, essendo in particolare risultato, diversamente da quanto rilevato dalla Corte territoriale, che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice avesse regolarmente provveduto, in epoca antecedente a quella dell'infortunio, alla predisposizione di una procedura scritta funzionale alla gestione dello specifico rischio legato all'attività di controllo delle bombole. La Corte di Appello inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe incorsa nell'erronea affermazione circa la mancata predisposizione, da parte dell'imputato, di corsi destinati alla formazione del proprio personale, essendo piuttosto risultato il contrario all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
 
Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all'omessa valutazione dell'effettivo decorso causale che condusse all'evento lesivo subito dal lavoratore infortunato, nonché in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'imputato in considerazione del ruolo e dell'organizzazione aziendale, ed infine con riguardo alla mancata valutazione della natura e della portata della posizione di garanzia assunta dall'imputato rispetto al lavoratore infortunato. L’imputato ha fatto presente, altresì, che l’evento infortunistico era da far risalire non ad un suo comportamento ma ad una cattiva esecuzione delle prescrizioni cautelari ritualmente da lui fornite in relazione alle procedure di controllo delle bombole.
 
Sotto un altro profilo, il ricorrente si è lamentato dell'erronea ascrizione ad una sua colpa dell'evento lesivo addebitatogli, non potendo ritenersi esigibile, a suo carico, nessun altro adempimento in ipotesi diverso da quelli di natura preventiva e formativa dallo stesso regolarmente assolti, né potendo pretendersi dallo stesso un obbligo di garanzia esteso fino al punto di rispondere delle singole mancanze del personale a lui sottoposto non altrimenti evitabili. Quanto infine alla valutazione della posizione di garanzia a lui addebitata il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per aver erroneamente esteso l'ambito di garanzia ascrivibile al ruolo dell'appaltatore, rispetto ai lavoratori della ditta appaltatrice (qual era il lavoratore infortunato nel caso di specie), in assenza di alcun reale rischio interferenziale idoneo a giustificarne l'eventuale coinvolgimento.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. La Corte suprema ha tenuto a precisare che la responsabilità penale dell'imputato, in relazione alla verificazione dell'infortunio oggetto di giudizio, ha trovato pieno riscontro nel rilievo della mancata previa realizzazione, da parte dello stesso (nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società committente), di un'approfondita e analitica valutazione dei rischi connessi alla fase produttiva corrispondente al segmento che ha interessato il prestatore di lavoro infortunato, nella trascurata formalizzazione (per iscritto) delle procedure funzionali all'ottimale gestione del rischio professionale specifico e, infine, nell'omessa puntuale diffusione, presso tutti i lavoratori interessati, della conoscenza di tali procedure formalizzate, unitamente alla connessa predisposizione di adeguate forme di controllo in ordine alla relativa osservanza.
 
Sul punto la Sez. IV ha evidenziato come il principale profilo di colpa riscontrato a carico dell'imputato dovesse identificarsi nella mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) ossia, in particolare una rigorosa procedura relativa, tanto alla depressurizzazione delle bombole (appositamente effettuata previo controllo della pressione), quanto alla rimozione della valvola, da eseguirsi non prima di aver constatato che la bombola fosse stata completamente depressurizzata, eventualmente anche mediante pesatura. La Corte territoriale, ha inoltre precisato la Sez. IV, aveva infatti evidenziato come la fiammata che ebbe a provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla disciplina Europea, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto sia di una specifica formazione professionale che di una apposita procedura standardizzata adeguatamente formalizzata.
 
La Sez. IV ha quindi concluso che del tutto correttamente la Corte territoriale aveva ribadita la piena cogenza della posizione di garanzia dell'imputato, rispetto all'evento infortunistico verificatosi, essendosi la stessa uniformatasi sul punto al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale,” in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte (appaltante e appaltatrice) debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale”.
 
 
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1070 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino