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"Fascicolo di fabbricato, in Puglia non sarà più obbligatorio"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
26/01/2015 - In Puglia il fascicolo di fabbricato non sarà più obbligatorio. Il Consiglio regionale ha abrogato la
LR
27/2014,
che imponeva ai proprietari di immobili pubblici e privati di nuova
costruzione di far redigere il fascicolo in formato elettronico o
cartaceo.
Ma non solo, perché la norma regionale prevedeva anche che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovesse essere redatta una scheda informativa per i fabbricati esistenti e che i Comuni raggruppassero i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio.
In base alla legge abrogata, gli immobili ritenuti a rischio dovevano essere messi in sicurezza da parte dei proprietari. In caso contrario sarebbero stati dichiarati inagibili e sgomberati.
La legge, approvata a maggio 2014, è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale per una serie di vizi. Uno degli aspetti critici riguarda la definizione di “proprietario” citata nella norma regionale, contrastante con quella della legislazione statale e con il regime della proprietà, che quindi vìola la competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell’ordinamento civile.
La norma regionale è inoltre risultata in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.
Come sottolineato dal Governo nell’impugnativa, la legge regionale, oltre ad introdurre obblighi irragionevoli a carico dei proprietari, mirava a conoscere lo stato conservativo degli immobili per una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi. Un obiettivo di competenza statale, per cui le regioni devono rispettare le linee guida definite a livello centrale.
Per evitare la declaratoria di incostituzionalità è stata quindi decisa l’abrogazione.
Ma non solo, perché la norma regionale prevedeva anche che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovesse essere redatta una scheda informativa per i fabbricati esistenti e che i Comuni raggruppassero i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio.
In base alla legge abrogata, gli immobili ritenuti a rischio dovevano essere messi in sicurezza da parte dei proprietari. In caso contrario sarebbero stati dichiarati inagibili e sgomberati.
La legge, approvata a maggio 2014, è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale per una serie di vizi. Uno degli aspetti critici riguarda la definizione di “proprietario” citata nella norma regionale, contrastante con quella della legislazione statale e con il regime della proprietà, che quindi vìola la competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell’ordinamento civile.
La norma regionale è inoltre risultata in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.
Come sottolineato dal Governo nell’impugnativa, la legge regionale, oltre ad introdurre obblighi irragionevoli a carico dei proprietari, mirava a conoscere lo stato conservativo degli immobili per una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi. Un obiettivo di competenza statale, per cui le regioni devono rispettare le linee guida definite a livello centrale.
Per evitare la declaratoria di incostituzionalità è stata quindi decisa l’abrogazione.
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