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"Appalti nulli senza permesso di costruire"

fonte www.edilportale.com / Sentenze

28/01/2015 - Sono nulli i contratti di appalto stipulati per la costruzione di un immobile senza permessi edilizi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 21350, depositata alla fine dello scorso anno.

La Cassazione ha chiarito che la situazione può ammorbidirsi a seconda del momento in cui è rilasciato il permesso.
 
Se, ad esempio, le opere vengono realizzate senza concessione edilizia, i contratti di appalto stipulati per la fornitura e la posa in opera dei materiali sono nulli ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del Codice Civile. L’oggetto del contratto violerebbe infatti delle norme imperative in materia di urbanistica e il suo oggetto sarebbe quindi illecito.
 
In questo caso l’impresa che ha fornito i materiali ed eseguito i lavori non può pretendere il pagamento del corrispettivo pattuito.
 
Al contrario, se la concessione edilizia è rilasciata dopo la stipula del contratto, ma prima della realizzazione dell’opera, il contratto di appalto non è nullo. La sua validità viene infatti subordinata al rilascio del permesso con una specie di sospensione che termina automaticamente nel momento in cui l’Amministrazione autorizza la realizzazione dell’opera. L’impresa ha quindi diritto al pagamento della prestazione.

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