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"Le prossime scadenze relative all’utilizzo delle attrezzature di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

05/03/2015 -
Come quotidiano di informazione e di servizio PuntoSicuro si sofferma sulle varie  scadenze che hanno a che fare con gli adempimenti normativi correlati alla gestione della sicurezza aziendale e alla prevenzione e tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Non potevamo dunque non rimarcare in questi giorni due importanti scadenze relative all’utilizzo delle  attrezzature di lavoro.


Alla prima abbiamo già dedicato un articolo alcuni giorni fa. È una scadenza che riguarda direttamente l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
 
In base a questo accordo il 12 marzo 2015 scade infatti il termine ultimo per il riconoscimento della formazione pregressa e per fare l’ aggiornamento formativo necessario, per tutti gli operatori che usano macchine che richiedono una particolare abilitazione, quali:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- macchine movimento terra (pale, terne, escavatori);
- pompe per calcestruzzo.
 
Ricordiamo che l’Accordo del 2012 aveva concesso - ai lavoratori che al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo (è entrato in vigore il 12 marzo 2013) risultavano essere già incaricati della conduzione di una delle attrezzature indicate - la possibilità di vedersi riconosciuta, entro il 12 marzo 2015, una eventuale dimostrata formazione pregressa. E il riconoscimento della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una integrazione formativa (corso di aggiornamento). Riportiamo brevemente, a questo proposito, un utile schema già presentato nei nostri articoli:
 
caso
 
formazione ricevuta e dimostrata
 
integrazione richiesta
(da fare entro il 12.03.2015)
a
corso di durata complessiva non inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
nessuna
b
corso composto da modulo teorico, modulo pratico + verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo
solo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici)
c
corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimento
modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) + verifica finale di apprendimento
 
Un documento che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 è la Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del lavoro.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti:
- ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:
“a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
“b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
- il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro escludendo le “operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..”.
- ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula con max 24 partecipanti”, e “il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente”.
 
Ricordiamo poi una seconda scadenza.
 
Il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 ha portato alcune modifiche all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: con il Decreto del Fare è cambiato il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’ abilitazione all’uso delle macchine agricole, prorogato al 22 marzo 2015.
 
Riportiamo interamente l’ articolo 45-bis come riportato nel testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:
 
Art. 45 - bis Abilitazione all’uso di macchine agricole
1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.
 
Dunque nel caso delle macchine agricole, gli operatori addetti avrebbero dovuto acquisire l’abilitazione entro il 22 marzo 2015 anche per gli operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013.  
 
Ricordiamo infine che la Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale.
La circolare ricorda anche il termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012: “i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole ‘ macchine agricole’ devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data”.
 
 
Per maggiori informazioni vi invitiamo ad approfondire il tema attraverso i vari articoli di PuntoSicuro sul tema:
- Attrezzature di lavoro: formazione entro il 12 marzo;
- Chiarimenti sul differimento per l’abilitazione alle macchine agricole;
- Attrezzature di lavoro: chiarimenti e novità per l’abilitazione;
- Accordo attrezzature: i chiarimenti della circolare n. 21 del 10 giugno 2013 del Ministero del lavoro Ministero;
- Da oggi in vigore l’accordo attrezzature: nuovi chiarimenti dal Ministero;
- La formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro;
- Attrezzature di lavoro: il riconoscimento della formazione pregressa;
- Il patentino per l’utilizzo delle attrezzature speciali.
 
 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
 
 
 
RPS
 

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