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"Attività commerciali: obbligo dell'impianto automatico di spegnimento"

fonte www.insic.it / Rischio incendio

04/03/2015 - IL QUESTITO
Prendiamo a riferimento un supermercato di nuova realizzazione, che sarà costituito da un edificio isolato lungo l'intero perimetro e monopiano, con superficie totale coperta al limite dei 5.000 mq, comprendente un'area di vendita ed esposizione di superficie pari a circa 3.400 mq, che sarà opportunamente compartimentata verso i magazzini e gli altri locali di servizio, oltre a due piccoli negozi (ciascuno di superficie entro i 100 mq) integrati nella volumetria della costruzione, ma compartimentati rispetto al supermercato e, per quanto concerne i negozi, senza alcuna comunicazione interna con lo stesso. Le strutture portanti e separanti si prevedono R/EI/REI 60, in calcestruzzo per le elevazioni ed in legno per la copertura. I magazzini previsti presenteranno ciascuno superficie inferiore ai 1.000 mq, ed il carico d'incendio previsto sarà contenuto entro i 600 MJ/mq.
Il chiarimento riguarda la corretta interpretazione da dare ai punti 3.3 e 7.4 del decreto; in particolare, non mi è chiaro se, in un caso come quello che ho esposto, sia obbligatorio che prevedere la realizzazione dell'impianto di spegnimento automatico, dato che la superficie di vendita prevista (circa 3.400 mq) è inferiore al limite dei 5.000 mq ed il carico d'incendio specifico sarà mantenuto entro i 600 MJ/kg, rispettando così entrambi i parametri del punto 7.4.
Oppure, se lo dovrei prevedere in ogni caso, poiché supero il limite dei 2.500 mq di compartimentazione di cui al punto 3.3? Se così fosse, volendo evitare la realizzazione di tale impianto, l'unica possibilità sarebbe quella di compartimentare l'area di vendita in due sezioni, comunicanti tra loro, ma comunque singolarmente di superficie entro i 2.500 mq?

SECONDO  L'ESPERTO
In realtà, così come avviene spesso nella legislazione italiana, il D.M. 27 luglio 2010 non è molto chiaro sul punto evidenziato dal Lettore, anzi sembra in contraddizione. Da una parte, al punto 3.3 sulla compartimentazione, si afferma che il singolo compartimento è estendibile sino a 5000 mq. se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in un edificio di tipo mista, dall'altra, al punto 7.4 , si afferma che l'attività deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico solo se supera i 5000 mq. di superficie di vendita o presenta un carico d'incendio specifico superiore a 600 MJ/mq.
Tuttavia, considerando che il punto 3.3 cita testualmente....... " a) 5000 mq. se l'intera attività è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in edificio di tipo misto", si può proporre un'interpretazione più favorevole a quanto indicato dal Lettore, evidenziando che l'edificio in questione è di tipo isolato (con notevole vantaggio per la sicurezza) e non misto come indica il punto 3.3 e, pertanto, si applica solo il punto 7.4 che prevede l'impianto di spegnimento automatico solo per superfici superiori a 5000 mq. o aventi carico d'incendio superiore a 600 MJ/mq.
Il che ha anche una logica ingegneristica.
Se il locale Comando Vigili del fuoco non dovesse essere d'accordo sull'interpretazione, ci si può rivolgere ai superiori livelli gerarchici.

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