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" Il rebus dell'abilitazione dei conduttori di trattori agricoli o forestali."

fonte www.porreca.it / Formazione ed informazione

17/03/2015 - Da quando ricorre l’obbligo per i conduttori di trattori agricoli o forestali di abilitarsi in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 sull’abilitazione per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro? Bella domanda per rispondere alla quale occorre “tuffarsi” e districarsi nei meandri delle disposizioni di legge e dei provvedimenti emanati in materia.

     Secondo l’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/3/2012 ed entrato in vigore il 12/3/2013, chiunque a partire da tale data è adibito alla conduzione di trattori agricoli o forestali deve essere in possesso dell’abilitazione da acquisire con la frequenza di un corso di formazione svolto secondo le modalità, la durata ed i contenuti di cui all’Allegato VIII dell’Accordo medesimo. Con l’articolo 9 di tale Accordo, riguardante il riconoscimento della formazione pregressa, è stato comunque stabilito al punto 4 che:

“i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo (12/3/2013) sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo”

e quindi da effettuarsi entro il 12/3/2017.
     Successivamente con la legge 9/8/2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21/6/2013 n. 69 (cosiddetto Decreto del Fare), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e pubblicato sul S.O. alla G. U. n. 194 del 20/8/2013, è stato stabilito con il comma 2 dell’art. 45-bis, riguardante l’abilitazione all’uso di macchine agricole, che:

“2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015”

per cui con la legge di conversione del Decreto del Fare il termine di entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione riguardante la conduzione delle sole macchine agricole, già fissato dall’Accordo del 22/2/2012 al 12/3/2013, è stato differito al  22/3/2015.
     Per ultimo con l’art. 8 comma 5-bis della legge 27/2/2015 n. 11 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31/12/2014 n. 192 (cosiddetto decreto milleproroghe), recante una proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/2/2015,  è stato stabilito che:

“All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2013, n. 98,  le  parole:  "22  marzo  2015"  sono  sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Questo è quanto stabilito dalle disposizioni di legge sull’argomento. E’ tutto chiaro? Ma come si fa a pretendere che vengano rispettate puntualmente le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro se vengono dettate in tal modo? Non vorremmo essere nei panni del povero agricoltore che utilizza il suo buon trattore e che si vuole mettere in regola con le norme.
    

Quindi in definitiva in soldoni e per i comuni mortali dalla lettura delle disposizioni sopraindicate deriva che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, l’obbligo per i conduttori di trattori agricoli o forestali di abilitarsi decorre al momento dal 31/12/2015 e che quindi gli stessi per abilitarsi hanno tempo fino a tale data di frequentare il corso di formazione di 8 ore di cui all’Allegato VIII dell’Accordo (1 per il modulo giuridico-normativo, 2 per il modulo tecnico e 5 per i moduli pratici specifici). Resta comunque fermo, in applicazione dell’articolo 9.4 del citato Accordo, che coloro che alla suddetta data del 31/12/2015 saranno in grado di dimostrare di avere almeno 2 anni di esperienza documentata nella conduzione delle stesse attrezzature possono limitarsi ad effettuare solo un corso di aggiornamento della durata di almeno 4 ore (di cui almeno tre per la parte pratica) e ciò entro il 12/3/2017 decorrendo infatti i 5 anni indicati in tale articolo dalla data della pubblicazione del medesimo Accordo, avvenuta il 12/3/2012, e non dalla sua entrata in vigore. (14/3/2015)

Sull'argomento della abilitazione e dell'aggiornamento degli operatoori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro si consulti la risposta ai quesiti n. 363, 361, 327, 326 e 319 inseriti nella rubrica dei Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di questo stesso sito.

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