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"Fotovoltaico sui tetti, basterà un modello unico"

fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico

21/04/2015 - Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti basterà un modello unico. Con parere 172/2015 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha dato il suo giudizio positivo sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contente la semplificazione delle procedure.

Tutto nasce dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.lgs. 28/2011, in base al quale dal primo ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio dei piccoli impianti rientranti tra gli interventi soggetti a Dia o tra le attività di edilizia libera, ma anche per l’installazione e l’esercizio delle unità di microcogenerazione può essere effettuata utilizzando il modello unico messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.
 
Il Mise per il momento ha elaborato il modello unico da utilizzare per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, rimandando  gli altri casi a provvedimenti successivi.
 

Modello unico

Il modello unico sostituisce tutti gli adempimenti prima gravanti sui produttori ed è costituito da due parti. La prima riguarda la comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice Iban per l’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema Gaudì. La seconda serve per la comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto, la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori e la dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.
 
In base al decreto del Mise, se per la connessione sono necessari semplici lavori di installazione del gruppo di misura, l’iter può essere avviato automaticamente, senza che il gestore di rete emetta il preventivo. I gestori di rete devono inoltre fornire al richiedente un vademecum informativo approvato dall’Autorità sugli adempimenti necessari nella fase di esercizio dell’impianto, contenente anche i soggetti di riferimento.
 

Per chi vale il modello unico

Si potrà usare il nuovo modello unico per gli impianti aventi le seguenti caratteristiche:
- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
 

Richieste di modifica al modello unico

Contestualmente al via libera, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha chiesto alcune modifiche, come ad esempio che il produttore indichi nella seconda parte del modello unico anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti.

Per evitare di approvare un vademecum per ogni gestore di rete, l’Autority ha chiesto che vengano predisposti dai gestori sulla base dei principi definiti dall’Autorità.

L’Autorità ha inoltre chiesto che il codice Iban per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto sia direttamente trasmesso dal richiedente al Gse all’atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto. Allo stesso modo è stata chiesta l’eliminazione dell’autorizzazione all’uso del codice Iban per i pagamenti relativi allo scambio sul posto.

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