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"Ristrutturazioni e Bonus Mobili: le Entrate aggiornano le guide"

fonte www.edilportale.com / Normativa

22/05/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad aprile 2015 le guide su ‘Ristrutturazioni edilizie’ e ‘Bonus Mobili’.

Agevolazioni per le ristrutturazioni

Ricordiamo che per chi ristruttura casa è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
 
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
 
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; gli oneri di urbanizzazione ecc.
 
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
 
Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata sulle ristrutturazioni edilizie.
 

Bonus Mobili

Il Bonus Mobili prevede un bonus fiscale del 50% per chi, contestualmente ad un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, acquista mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
 
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni; mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Tuttavia è essenziale che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili invece dev'essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.
 
La detrazione può essere richiesta in abbinamento a: interventi di manutenzione ordinaria per le parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
 
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione,  la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
 
Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o postale, in cui vanno indicati la stessa causale utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, il codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma.

Nell’aggiornamento le Entrate specificano che le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile.

Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata sul Bonus Mobili.
 

Agevolazioni prima casa

L’agenzia delle entrate aggiorna anche la guida ‘ Fisco e casa: acquisto e vendita’ in base alle ultime circolari sull’argomento.
 
Viene specificato che tra i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è necessario che l’immobile appartenga alle categorie ammesse alle agevolazioni: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare),  A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
 
Inoltre ricorda che dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità.
 
Infine l’Agenzia precisa che il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta pure al contribuente che ha un rapporto di lavoro in uno Stato estero, anche se la stessa abitazione risulti locata.  E’ necessario, però, che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per fruire della detrazione, permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.



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