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"Macchine e impianti: risposte a quesiti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
17/06/2015 -
Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti formulati dagli utenti
sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo
sportello informativo dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 Treviso, in
materia di macchine e impianti.
MACCHINE E IMPIANTI
D. E' assodato che per montare una gru a torre, debbano intervenire dei
tecnici specializzati che assemblano i vari pezzi a formare la gru (con
l'intervento di una autogru ausiliare). Al contrario le moderne gru di
dimensioni contenute e di tipo automontante vengono costruite con dei
meccanismi idraulici che permettono ad un esperto gruista di provvedere da solo
al montaggio della gru. Infatti, una volta posizionato un idoneo basamento, è
spesso sufficiente solo agire sui pulsanti della normale pulsantiera di
utilizzo, per provvedere all'automontaggio della gru. Tale pratica è da sempre
comunemente in uso presso le imprese edili, le quali spesso incaricano proprio
personale operatore di esperienza a provvedere all'installazione di gru
automontanti. Oggi le ditta specializzate che intervengono in cantiere nel
ruolo di montatori, riferiscono che ormai, stante la vigente normativa, il
lavoro di montaggio, anche delle più piccole gru automontanti, è riservato al
loro operato, quindi il personale dell'impresa edile, anche se esperto (neppure
il direttore di cantiere) possono provvedere al montaggio ed alla ratifica
della dichiarazione dell'installatore. Come ci si deve comportare ?
R. Ci si trova nelle condizioni
previste dall’art. 71 comma 8 lettera a): nel testo di legge non viene
specificato chi sia abilitato a fare i controlli; pertanto anche il datore di
lavoro o un suo dipendente possono fare la verifica se sono in possesso delle
conoscenze necessarie che, al momento, non sono specificate. I corsi previsti
dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 abilitano alla conduzione ma
non al montaggio e al controllo dopo il montaggio. Il problema potrebbe porsi
soprattutto in caso di infortunio perché potrebbe esservi una COLPA ( culpa
in eligendo) del datore di lavoro nella scelta della persona non in
possesso della necessaria esperienza e perizia sulla materia (oltre che sul
verificatore per imperizia).
D. Nei magazzini con un numero consistente di carrelli elevatori dotati
di cicalino come segnalatore di retromarcia che comporta un fattore di disturbo
e di confusione … è possibile utilizzare altri sistemi per la segnalazione
della presenza del carrello (ad es. fari che proiettino una luce blu o rossa
sul pavimento a qualche metro di distanza)? L'installazione di questi fari va
in qualche modo autorizzata da qualche Ente o è sufficiente che vi sia un
accordo documentato con il produttore del carrello in cui si dia evidenza
dell'intervento programmato?
R: La norma di riferimento è il
DLgs 81/08, allegato V parte II punto 3.1.7 che prescrive “I mezzi di
sollevamento e trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo
devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione
e avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”. Quindi, sulla
base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro utilizzatore, all’atto
dell’acquisto del carrello, farà installare al fabbricante/venditore del mezzo,
il/i più appropriato/i dispositivo/i. Questa necessità può sorgere anche a
seguito di cambiamenti aziendali e conseguente rivalutazione dei rischi.
L’installazione dovrà essere
fatta secondo le indicazioni del costruttore. Il girofaro e/o il beep di
retromarcia sono sicuramente necessari nelle condizioni di presenza di persone
terze non informate e formate sui rischi lavorativi, come ad es. nei mercati
ortofrutticoli, o per la circolazione stradale, come previsto dal DM
28.12.1989.
Il faro che proietta una luce blu
è uno degli accessori previsti attualmente dai costruttori, che vengono montati
su richiesta, in conformità a quanto previsto dal DLgs 81/08.
Il clacson è invece un
dispositivo obbligatorio e va tenuto sempre efficiente.
D. I carrelli commissionatori con postazione operatore elevabile, hanno
barre laterali che vengono aperte o chiuse manualmente dall'operatore quando
deve scendere o salire sul mezzo; se l'operatore cerca di aprirle mentre la
postazione è in fase di salita o di discesa questa si ferma, tuttavia se la
postazione con l'operatore è ferma ad una certa altezza l'operatore stesso può
tranquillamente sollevare le barre perché sono di fatto libere ed a quel punto
si trova col vuoto davanti. … cosa si può fare per mettere in sicurezza
l'operatore senza dovere per forza richiedere al costruttore di riprogettare il
carrello stesso?
R: Per quanto riguarda i carrelli
commissionatori effettivamente sono costruiti secondo le caratteristiche da lei
descritte.
Sopra i 1200 mm di quota il
cancello si blocca fintantoché la piattaforma è in movimento. A piattaforma
ferma il cancello è apribile. I costruttori prevedono, per i carrelli che
possono operare ad una quota superiore a 2500 mm, nella dotazione del carrello
una corda e imbracatura per la discesa in caso di emergenza. Non è previsto che
l’operatore possa uscire dal cancello per sistemare la merce o altre
operazioni. I cancelli non si aprono verso l’esterno e per aprirli bisogna
sicuramente fare un’azione volontaria e anche scomoda di sollevamento verso l’alto
dei correnti che costituiscono il parapetto.
Quindi, considerando che gli
operatori devono essere muniti di specifica abilitazione conformemente all’art.
73 c. 5 DLgs 81/08 e devono possedere specifica idoneità
alla mansione, considerando che i cancelli possono essere aperti solo in
maniera volontaria, il rischio di caduta dall’alto viene considerato sotto
controllo.
D. Nel 2011 un operatore del settore agricolo ha acquistato presso un
rivenditore autorizzato una vendemmiatrice semovente nuova. Dopo circa un anno
ha ricevuto una lettera da parte della ditta costruttrice in cui si faceva
presente che il mezzo è sprovvisto di telaio antiribaltamento e che il
proprietario del mezzo deve, a proprie spese, installare questo dispositivo.
Si chiede cortesemente di sapere:
- da quando le vendemmiatrici devono essere provviste di telaio
antiribaltamento?
- se l'obbligo relativo al telaio antiribaltamento fosse antecedente
alla data di immatricolazione del mezzo (marzo 2011), il produttore e il
rivenditore avrebbero dovuto mettere in commercio macchine già in regola?
- l'installazione del dispositivo è a carico dell'attuale proprietario
o del rivenditore/ditta produttrice?
R: La direttiva macchine recepita
con DLgs 17/2010 prevede in allegato 1 i requisiti
essenziali di sicurezza; nei punti 3.2.2, 3.4.3 e 3.4.4 sono trattati i
rischi di ribaltamento o rovesciamento laterale, indicando l’obbligo di una
struttura di protezione che garantisca alle persone trasportate un adeguato
volume limite di deformazione.
Pertanto la macchina, se
certificata CE sulla base di questa direttiva, doveva già soddisfare tali
requisiti. In caso contrario sussiste una situazione da segnalare per la non
conformità al Ministero dello Sviluppo Economico da parte dell’organo di
vigilanza (SPISAL). Si ricorda che anche l’allegato V del DLgs 81/08 prevede,
per le macchine costruite prima dell’emanazione delle direttive di prodotto
(parte 2 – punto 2.4), la presenza di strutture di protezione. Sono
sanzionabili i fabbricanti, i venditori, i noleggiatori e, se il difetto è
palese come in questo caso, anche coltivatori diretti e i datori di lavoro che
utilizzano la macchina.
Per approfondire il tema, anche in relazione ai recenti
aggiornamenti normativi, vi invitiamo a leggere gli articoli di PuntoSicuro che
riguardano attrezzature
e macchine.
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