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"Cantieri edili: indicazioni per il sollevamento dei carichi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
25/01/2016 - La rubrica di PuntoSicuro “ Imparare dagli errori”, che racconta come avvengono gli infortuni di lavoro e come prevenirli, più volte ha mostrato come le
attrezzature per il sollevamento dei carichi – gru a torre, gru a ponte, elevatori a bandiera, argani, gru a cavalletto, gru su autocarro, ... - siano tra le attrezzature di lavoro con maggiori rischi per i lavoratori.
Proprio per fornire informazioni sulla misure di prevenzione e su
quanto indicato dalla normativa in materia di salute e sicurezza,
riprendiamo alcune utili informazioni tratte da un documento non
recente, ma che può ancora contribuire a migliorare la prevenzione e a
ridurre i comportamenti a rischio: la “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
Riguardo agli apparecchi di
sollevamento il documento riporta diverse indicazioni tratte dal Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008).
Innanzitutto la guida riporta affronta
il tema della
verifica degli apparecchi
di sollevamento con riferimento all’art. 71 e all’Allegato VII del D.Lgs
81/2008.
Si ricorda ad esempio che il datore
di lavoro “sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (apparecchi
di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o
trasferibile) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza” con la frequenza indicata nell’allegato.
Rimandando alla lettura delle
indicazioni del Decreto
Interministeriale del 11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, alle
varie circolari
ministeriali e agli aggiornamenti normativi successivi alla pubblicazione
della guida, ricordiamo che il documento si sofferma anche sulla
denuncia per chi acquista e mette in
servizio un apparecchio di sollevamento (nuovo o mai denunciato sul territorio
nazionale) e riporta diversi
esempi di
documenti e dichiarazioni. Ad esempio:
- richiesta di verifica e
dichiarazione di corretta installazione di apparecchio di sollevamento
trasferibile o spostabile;
- dichiarazione di corretta
installazione;
- dichiarazione di idoneità zona
di appoggio;
- gru a torre - comunicazione di
installazione radiocomando.
Riguardo poi alla
stabilità del mezzo e del carico (con
riferimento all’allegato VI punti 3.1.1 – 3.1.3 del D.Lgs 81/2008) si indica
che:
- “i mezzi di sollevamento e di
trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui
sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto;
- le attrezzature di lavoro
smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo
impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del
suolo”.
Rimandando ad una lettura
integrale della guida, ricca anche di disegni esplicativi, riprendiamo quanto
indicato relativamente alla
gru in
rotazione libera:
- “lasciare in rotazione libera
il braccio della gru quando il lavoro è interrotto è una delle più comuni norme
di sicurezza per assicurare la stabilità del mezzo in caso di forte vento:
ovviamente il braccio tende ad orientarsi parallelamente al vento stesso che
quindi solleciterà di meno la struttura delle gru;
- in relazione all’intensità del
vento previsto e alla configurazione della gru sono utilizzate (e prescritte nelle
norme di uso e manutenzione che devono accompagnare le singole macchine) anche
altre misure che vanno dal bloccaggio dell’apparecchio sulle vie di corsa
mediante ganasce all’ancoraggio del tronco della gru a parti fisse”.
Inoltre, riguardo ai
fine corsa (Allegato V punti 3.2.2 –
3.2.3 - D.Lgs. 81/2008):
- “le gru a ponte, le gru a
portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono
essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli,
di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza
non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote;
- gli apparecchi di
sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto” indicati
nel punto precedente, “devono essere provvisti di dispositivo agente
sull’apparato motore”.
La guida si sofferma poi su:
-
coefficienti di sicurezza per funi e catene e verifiche (Allegato V
e Allegato VI - D.Lgs 81/2008): “le funi e le catene debbono essere sottoposte
a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del
fabbricante. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti
speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo
ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche,
10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene”;
-
attacchi ed estremità libere delle funi (Allegato V - D.Lgs. 81/2008):
“gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da
evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti. Le
estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono
essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari”;
-
ganci (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “i ganci utilizzati nei mezzi
di sollevamento e trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile”;
-
indicazione della portata (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “le
macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano,
devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e,
all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni
singola configurazione della macchina. Se l’attrezzatura di lavoro non è
destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi
apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate
stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i
carichi: a) urtino le persone, b) in modo involontario derivino pericolosamente
o precipitino in caduta libera, ovvero c) siano sganciati involontariamente”;
-
dispositivi
di segnalazione (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “i mezzi di sollevamento e
di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere
provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra (ad esempio i
dispositivi di segnalazione al raggiungimento della portata massima)”;
-
salita e discesa dei carichi (Allegato VI - D.Lgs. 81/2008): “il
sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve
essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono
ammesse le piattaforme semplici e le imbracature”.
Ricordando che il documento si
sofferma anche su molti altri aspetti ( organi di comando, strutture portanti a
cavalletto per argani scorrevoli, lavori in prossimità di linee elettriche,
...), concludiamo riportando alcune indicazioni relativa all’
interferenza delle gru: “quando due o
più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi
d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare
la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse”.
A questo proposito la guida
riporta il contenuto di alcune vecchie circolari e documenti, che fanno ancora
riferimento al DPR 547/55, ma che possono essere utilizzabili come riferimento
in merito all’interferenza delle gru:
- lettera
circolare 12 novembre 1984 (prot. n. 22856/PR-1) del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale - Oggetto: art. 169 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547;
- lettera circolare 2 dicembre
1985 (prot. n. 61.2.12/18869) della giunta regionale - regione Emilia Romagna Oggetto:
Gru a torre. Interpretazione della
Circolare del Ministero del Lavoro del 12.11.84 Prot. n. 22856/PR.1.
Applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 547/1955 nei casi di possibilità di
interferenza di gru a torre”.
Segnaliamo infine alcuni articoli
di PuntoSicuro che hanno trattato il tema delle interferenze delle gru a torre:
AUSL di Reggio Emilia, Regione
Emilia Romagna, “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio
2011, (formato PDF, 7.68 MB).
RTM
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