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"Sicurezza lavoro a 360°"

fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

12/08/2009 -
Sicurezza sul lavoro a 360 gradi. Le norme del T.u. si applicano in ogni settore di attività, sia privato sia pubblico. Dopo le modifiche del dlgs n. 106/2009 (in vigore dal 20 agosto) riguarderanno anche volontari e cooperative sociali, e alcune modifiche interesseranno i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli commercianti. Novità del T.u., infatti, è stata non solo quella di riassumere in un unico corpo normativo le diverse discipline sulla sicurezza prima previste settore per settore, ma anche quella di operare un'estensione del campo di applicazione nella duplice ottica dei destinatari (ossia obbligati) e dei beneficiari.
Chi deve garantire la sicurezza
Il T.u. è chiaro circa i destinatari delle norme di sicurezza: si applicano in tutti i settori, sia pubblici sia privati, stabilisce l'articolo 3. Principale soggetto tenuto all'osservanza delle disposizione è il datore di lavoro: chi è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (il beneficiario delle misure di sicurezza) o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione medesima o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; Per alcuni datori di lavoro le norme sono semplificate, per altri invece vanno applicate con alcuni correttivi che andranno fissati in sede amministrativa. Per esempio nel settore agricolo, e in modo specifico per le piccole e medie imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, alcune norme del T.u. verranno semplificate con un apposito decreto interministeriale (lavoro, salute e politiche agricole). Si tratterà, in particolare, di norme finalizzate a semplificare gli adempimenti su informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Inoltre, con riferimento alle medesime imprese e nel caso in cui utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali, viene affidato ai contratti collettivi il compito di definire specifiche modalità di attuazione delle previsioni del T.u. concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per altri particolari ambienti o datori di lavoro, quali forze armate, vigili del fuoco ecc. è previsto che le nuove norme trovino applicazione tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, «particolarità» che saranno individuate- con appositi provvedimenti. Infine, per trasporto navale, per gli ambiti portuali, le navi da pesca e per il trasporto ferroviario viene rimandata a un ulteriore provvedimento la fissazione dei principi di armonizzazione delle nuove norme con le disposizioni vigenti.
A chi si rivolge la sicurezza
Sul versante dei beneficiari, il T.u. stabilisce di principio che le norme si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati. Salvo specifiche deroghe stabilite dallo stesso T.u. in funzione della tipologia del contratto di lavoro. Nel caso di somministrazione di lavoro, si ribadisce quanto previsto dal dlgs n. 276/2003, ossia che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'impresa che utilizza i lavoratori. Pertanto, il somministratore resta tenuto a informare i lavoratori sui rischi in generale, e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature necessarie all'attività per la quale sono assunti. Resta fermo che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore, facendone indicazione nel contratto di assunzione. Nel caso di lavoratori a progetto e di collaboratori coordinati e continuativi (tutte le tipologie di co.co.co., incluse le mini) l'applicazione delle nuove disposizioni è dovuta esclusivamente nel caso in cui il collaboratore presti attività lavorativa nei luoghi di lavoro del committente. Infine, nei confronti dei volontari, compresi quelli che effettuano servizio civile, si applicano le norme dei lavoratori autonomi. Se il volontario svolge la prestazione nell'organizzazione di un datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a fornire al volontario le informazioni su rischi e misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione agli ambienti in cui è chiamato a operare.

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