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"Rischi a valutazione aggiornata"

fonte il Sole 24 ore, M. Bellinazzo / Sicurezza sul lavoro

19/08/2009 - Da domani la sicurezza sul lavoro avrà nuove regole. li decreto legislativo 106/09 che integra e corregge le norme del testo unico del 2008 (Dlgs 81), infatti, entrerà in vigore dopo i canonici 15 giorni di vacatio legis (è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale 180 del5 agosto scorso). Le novità più rilevanti riguardano la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, il potenziamento degli organismi paritetici e l'introduzione della patente a punti per le imprese edili. Ma precisazioni importanti sono intervenute anche sullo stress lavoro-correlato, sulla "data certa" dei documenti aziendali in materia di sicurezza, sulla disciplina dei volontari e dei "precari" e in sede di appalti. Non tutte le modifiche però sono subito operative. Se già da domani, per esempio, viene meno il divieto delle visite pressuntive, in altri casi sarà necessario attendere i decreti attuativi. Il correttivo, anzitutto, ha definito i casi e i termini (30 giorni) in cui dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi. In particolare, il datore dovrà redigere nei modi che riterrà opportuni un nuovo documento: in occasione di cambiarnenti nel processo produttivo Significativi ai fini della salute dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; a seguito di infortuni significativi; ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per le nuove imprese valutazione dei rischi ed elaborazione del documento dovranno essere realizzate entro 90 giorni. Il datore dovrà anche considerare ora il rischio legato all'utilizzo di contratti atipici, come i contratti a termine o di somministrazione, per i quali il rischio infortunistico appare elevato, vista la scarsa conoscenza da parte del lavoratore "precario" delle strutture aziendali. Resta "sospeso" invece l'obbligo di soppesare lo stress lavoro-correlato in attesa che la commissione consultiva del ministero del Lavoro elabori entro il 31 dicembre 2009 le linee guida. li decreto 106/09 ha poi introdotto il modello della patente a punti per la sicurezza. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nel!' edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia sicurezza. L'azzeramento del punteggio determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri. Termini e condizioni più dettagliate per il funzionamento della patente dovranno essere individuate (dopo il confronto con le Regioni) con un regolamento. Il sistema di qualificazione rappresenterà un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Dopo quello edile la patente potrebbe essere estesa ad altri settori. Si è fatto dietrofront, invece, sulla contestata norma salva-manager presente nella prima versione del decreto: il correttivo precisa che il datore di lavoro risponderà - per omessa vigilanza - delle violazioni di obblighi ricadenti su altri soggetti solo se le circostanze dalle quali sia dipesa l'infrazione non avrebbero potute essere evitate con l'ordinaria diligenza.·Con il provvedimento che entra in vigore domani infine è stato rivisto l'apparato sanzionatorio. Le sanzioni sono state proporzionate ai compiti effettivamente svolti dai diversi soggetti e alla rischiosità del settore produttivo. L'arresto resta obbligatorio in due sole ipotesi: per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione e per l'omessa valutazione nelle aziende più esposte a incidenti e nei cantieri temporanei e mobili. Le ammende sono state incrementate rispetto alla «626» del 1994 in base all'indice Istat e sono state dimezzate rispetto all'ammontare previsto dal decreto legislativo 81. La data del 20 agosto quindi diventa uno spartiacque. Per le vecchie violazioni in materia di sicurezza, con verbali ancora aperti, si applica il principio del favor rei. Lo stesso vale per le violazioni commesse prima del 20 agosto e contestate dopo tale data per le quali non sia intanto intervenuto un provvedimento definitivo.

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