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"La pandemia salva il contratto"

fonte Italia Oggi, M.Edoardi / Salute

30/09/2009 - Il pericolo di una imminente pandemia del virus dell'influenza suina fa «saltare» i controlli di legittimità sul contratto di fornitura, per 24 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, siglato a fine luglio tra il ministero della sanità e la Novartis. La Corte dei conti, sezione centrale di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato, infatti, con delibera n.16/2009 ha rilevato che alla data di stipula del contratto «non vi era disponibilità sul mercato mondiale di un vaccino antinfluenzale A(H1N1) già pronto per l'uso», per cui l'amministrazione sanitaria si è rivolta ad una industria farmaceutica di «accertate credenziali» con la quale aveva in corso un'opzione di fornitura e che aveva già registrato un vaccino anti A(H5N1), del quale il vaccino anti A(H1N1)· rappresenta una modifica della composizione. Un contratto che è sorretto dall'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, la quale autorizza il ministero ad acquisire in termini di som somma urgenza la fornitura di dosi di vaccino, farmaci antivirali e dispositivi di protezione individuale necessari ad assicurare la vaccinazione delle categorie sensibili e comunque di almeno il 40% dèlla popolazione residente sul territorio nazionale. Queste deroghe anche se, come ha ammesso la corte, non sono del tutto esaustive, fanno ritenere il provvedimento «al di fuori degli ordinari schemi contrattuali» e di conseguenza, nel riconoscere l'eccezionalità e somma urgenza dell'intervento, non si procederà (nonostante siano arrivate le controdeduzioni delle parti) alla disamina dei vari punti di rilievo sollevati dall'ufficio di controllo. Sarebbe stato bello rispondere alle interessanti domande sollevate dall'ufficio della corte dei conti che controlla gli atti dei ministeri. Domande che avrebbero voluto far luce, ad esempio, sulla prevista possibilità che la società possa anche non rispettare le date di consegna del prodotto, senza che ciò comporti l'applicazione di alcuna penalità. Oppure come mai il contratto preveda rimborsi al ministero per danni causati a terzi, ma solo se ciò è dovuto a causa di difetti di fabbricazione, mentre un'altra clausola prevede che il ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati a terzi in tutti gli altri casi? Ed ancora, sarebbe stato interessante sapere perché è previsto che se il contratto dovesse essere risolto per violazione di disposizioni essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato. Domande legittime, come quella che avrebbe accertato la legittimità della clausola secondo cui il ministero accetti il prodotto anche in assenza dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un generico «Quality Agreemenb,. Ma, soprattutto, non sapremo mai quanto sia fondata l'osservazione posta dell'ufficio di controllo secondo cui il contratto «appare carente di parere di organo tecnico in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati». Ma, come detto, il provvedimento si pone al di fuori degli ordinari schemi contrattuali e di conseguenza e, quindi, nessuna disamina dei punti di rilievo sarà effettuata.

 

 

 

 

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