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"Rifiuti di cantiere: responsabilità del direttore lavori"

fonte redazione Ambiente & Sicurezza sul lavoro / Ambiente

11/12/2009 - Con sentenza 44457/2009 la Cassazione civile chiarisce sulle responsabilità per abbandono di rifiuti non pericolosi, , quali inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell'area del cantiere.Un Tribunale dell’Aquila aveva erroneamente riconosciuto responsabile di tale reato anche un direttore dei lavori, in quanto “soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta".La Cassazione ha invece sconfessato le conclusioni del Tribunale riscontrando come, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 non emerga alcuna specifica indicazione circa la responsabilità del datore di lavori in materia di rifiuti”. Quindi, in relazione a tale normativa si applicano le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato con il titolare dell’impresa. Sostiene la Corte che non basta la mera qualifica di “direttore dei lavori” per far emergere un profilo di responsabilità di quest’ultimo, ma occorre un accertamento sulla sua condotta, che confermi “una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta”. Tale riscontro non era stato verificato; quindi la Cassazione ha dovuto annullare e rinviare la sentenza al Tribunale che dovrà accertare in concreto i caratteri colposi della condotta di reato del direttore dei lavori.

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