Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 31 Maggio 2024
News

"Piccoli lavori senza Dia ma servirà il progetto "

fonte Il Sole 24 ore, Guido A. Inzaghi / Edilizia

09/05/2010 - Attività edilizia libera sì, ma con la relazione del progettista. È una delle principali modifiche introdotte alla Camera in sede di conversione del Dl 40/2010, che ora lascia meno spazio alle leggi regionali e prevede una sanzione specifica per chi non effettua la comunicazione al comune (il testo passa al Senato, e dovrà essere convertito entro il 25 maggio). Il nuovo articolo 6 del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) è stato riscritto distinguendo meglio l'attività completamente libera, per la cui realizzazione non è necessario «alcun titolo abilitativo», da quella subordinata alla preventiva comunicazione al comune dell'avvio dei lavori (si veda il box). La prima novità di rilievo attiene proprio alle modalità della comunicazione, che prima poteva essere effettuata direttamente dall'interessato anche in via telematica e che ora, per gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere accompagnata da una relazione tecnica «provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo». Una novità, questa, che da un lato tutela il rispetto della disciplina urbanistica edilizia, recependo le posizioni assunte dagli organismi professionali dei tecnici competenti alla progettazione (architetti, geometri, ingegneri), ma che, dall'altro, limita sensibilmente la liberalizzazione perseguita dal Dl 40/2010. La seconda e forse più rilevante modifica introdotta dalla Camera riguarda la competenza legislativa regionale. Il testo originario del Dl ne garantiva l'assoluto rispetto, facendo espressamente salve le previsioni regionali esistenti, il che conduceva a escluderne l'applicazione nelle regioni dotate di disposizioni sulle procedure edilizie. Il nuovo testo, invece, si limita a riconoscere alle regioni il potere di:- estendere la liberalizzazione a interventi edilizi ulteriori; - individuare ulteriori casi per i quali è obbligatorio trasmettere la relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti della relazione. La nuova disciplina trova allora applicazione nelle regioni che oggi assoggettano a Dia la manutenzione straordinaria? La questione è rilevante perché leggi regionali che chiedono la Dia esistono in Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria, più le province di Trento e Bolzano. Il governo del territorio è materia di competenza concorrente: allo stato spetta la definizione dei principi; alle regioni il compito di attuarli con le proprie leggi. C'è dunque da chiedersi se la norma sull'attività edilizia libera sia una norma di principio. E, in caso affermativo (cosa tutt'altro che certa, specie per i profili più di dettaglio del Dl), c'è da chiedersi se la sua introduzione a posteriori faccia cedere le disposizioni regionali esistenti. Allo stato attuale, è facile prevedere che i nodi saranno sciolti dai Tar (nelle liti che potranno insorgere tra cittadini e comuni) e dalla Corte costituzionale (a cui potrebbero rivolgersi le stesse regioni).L'ultima novità di rilievo è la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 258 euro per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica.È evidente che la disposizione si applica solo nel caso in cui ricorrano tutti gli altri presupposti previsti dal Dl rispetto alla conformità dell'intervento alle disposizioni di legge e regolamentari locali: quindi, nel caso in cui ci si sia solo "dimenticati" di trasmettere la relazione. Diversamente, se alla dimenticanza si accompagna la violazione di leggi o regolamenti, si applicheranno le sanzioni ordinarie previste dall'ordinamento. Peraltro, l'eseguità della sanzione e la scarsa frequenza dei controlli in alcune realtà locali potrebbero spingere alcuni interessati a correre il rischio di doverla pagare, anziché affrontare i costi professionali per la predisposizione della relazione.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 911 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino