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"Danni da amianto: gli elementi alla base della colpa del datore"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

10/01/2011 - Nella sentenza n. 43786/2010 la Corte di Cassazione torna a parlare di risarcimenti per danni da esposizione alle fibre di amianto. Un lavoratore, era infatti morto, nel 2003, per mesotelioma pleurico dopo aver lavorato presso un'azienda ove veniva esposto a polveri di amianto. Il ricorso in fase di merito, aveva sostenuto l’ipotesi di omicidio colposo del datore di lavoro, contro cui era stato fatto appello nei diversi gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione. La Corte sottolinea inizialmente la difficoltà nello stabilire, per le malattie neoplastiche, in quale momento sia avvenuto l'avvio del processo che, talvolta dopo una lunghissima latenza, conduce alla formazione della prima cellula tumorale e quindi alla morte. Per i Giudici occorre preliminarmente accertare se la patologia che ha colpito il lavoratore abbia effettivamente la sua causa nell'esposizione lavorativa o in altri fattori contingenti od ulteriori esposizioni tossiche, extralavorative. Per far valere la colpa del datore di lavoro, prosegue la Corte, occorre che ci sia un comportamento soggettivamente rimproverabile a costui: ovvero bisogna provare - a sua difesa - che l'attuazione delle cautele esistenti all'epoca dei fatti avrebbero significativamente abbattuto la probabilità, per il dipendente, di contrarre la malattia. Nelle conclusioni di merito la Corte riscontra la totale assenza di misure di prevenzione, alcune molto semplici e di rilievo anche intuitivo, che avrebbero potuto diminuire drasticamente l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro, e quindi ridurre significativamente la probabilità di contrarre la malattia: si parla di assenza degli apparati di aspirazione, di maschere individuali, ma anche di scarsa cautela nella movimentazione delle polveri. In tal senso la Corte ha nuovamente rinviato al giudice di merito il riesame dei nessi di causalità fra evento lesivo ed esposizione lavorativa.

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