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"Termini distinti nel verbale unico"

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

30/03/2011 - Termini distinti e non cumulabili per il nuovo verbale unico di accertamento. I 60 giorni entro cui si è ammessi a pagare le sanzioni in misura ridotta, infatti, decorrono dalla scadenza del termine (45 giorni ovvero 15 giorni) di ottemperanza alla diffida e non dalla notifica del verbale. Decorrono dalla notifica, invece, quando il verbale unico contiene esclusivamente illeciti non diffidati. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 10/2011. Verbale unico. I chiarimenti, si legge nella circolare, sono forniti al fine di corrispondere alle richieste degli uffici e per uniformare l'attività di accertamento delle direzioni provinciali del lavoro (dpl) e degli altri enti che svolgono vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Sono chiarimenti che riguardano gli effetti della contestazione e notificazione del nuovo verbale unico, introdotto con la legge n. 183/2010 (il Collegato lavoro). II termine per le sanzioni. Nello specifico è stato chiesto al ministero di chiarire come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (termine fissato in 60 giorni dall'articolo 16 della legge n. 689/1981), qualora con il verbale unico siano irrogate sia sanzioni relative a illeciti diffidabili (e quindi oggetto di relativa diffida nello stesso verbale) e sia sanzioni relative a illeciti non diffidabili. Il problema riguarda, in particolare, il fatto che il verbale unico non deve più essere seguito da altri provvedimenti per gli effetti sanzionatori: esso stesso, infatti, produce effetti di contestazione e notificazione delle sanzioni irrogate. Può succedere allora che il verbale unico contenga, contestualmente, per taluni illeciti una diffida al trasgressore, mentre per altri illeciti la richiesta di pagamento delle relative sanzioni. Il problema che si pone è dunque questo: da quando decorrono i 60 giorni per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta? I chiarimenti. Il ministero evidenzia, prima di tutto, che l'articolo 33, comma 5, della legge n. 183/2010 ha stabilito che «ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico (...) produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato alla efficacia della notificazione». Ciò per dire, come ricordato poc'anzi, che con la nuova disciplina del Collegato lavoro il verbale unico serve sia per la regolarizzazione delle violazioni (diffida) che per la richiesta del pagamento delle sanzioni previste (ingiunzione). Il ministero, spiega allora, che nei casi in cui il verbale unico contenga illeciti diffidati e illeciti non diffidati (per i quali viene richiesto il pagamento immediato delle relative sanzioni); il termine di 60 giorni messo a disposizione del trasgressore per il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta (articolo 16 della legge n. 689/1981; decorre dalla scadenza dei termini previsti ai fini dell'ottemperanza alla diffida. In altre parole, la procedura di regolarizzazione (diffida) prevale e sospende i termini relativi alla seconda procedura (illeciti non diffidabili). In questi casi, allora, poiché la procedura di regolarizzazione contempla due termini, uno per l'ottemperanza alla diffida (30 giorni) e un altro per il pagamento di una sanzione minima a cui è vincolata l'efficacia della stessa diffida (15 giorni), il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta decorre dopo 45 giorni (30 15) ovvero dopo 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la cosiddetta diffida

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