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"D.P.R. per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti confinati"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

22/08/2011 -
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto del Presidente della Repubblica che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. “ambienti confinati”).
 
Il decreto approvato, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, introduce innovative misure di innalzamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d.. “ambienti confinati”), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Sacconi, è il risultato di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi.
Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni – tra i quali, solo a volere ricordare alcuni tra gli episodi più recenti, le stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti),  Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti) – richiedono l’innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli “ ambienti confinati”. Pertanto, il provvedimento impedisce che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.
 
Più nel dettaglio, in via di estrema sintesi, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:
 
- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono propri degli “ ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
 
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
 
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);
 
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
 
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
 
Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’ appalto, debba essere garantito che:
 
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
 
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
 
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.
 
 

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