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"Albo gestori: obbligo di iscrizione in scadenza a dicembre"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Normativa

09/11/2011 - Scadenza in vista
Le imprese iscritte all’Albo (ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente) entro il 14 aprile 2008, e che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti devono presentare richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: se non ottemperano per tempo rischiano la cancellazione d’ufficio dall’Albo.
Ricordiamo che tale adempimento scade il 25 dicembre 2011, come indicato nel D.Lgs. 205/2010, e riguarda non solo produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ma anche produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Approfondimenti
Ricordiamo che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 205/2010 e delle successive deliberazioni dell’Albo nazionale gestori ambientali, è finalmente in vigore l’obbligo di iscrizione all’Albo per tutti i commercianti ed intermediari di rifiuti che non hanno detenzione di questi nell’apposita Categoria 8. L’obbligo di iscrizione è a decorrere dal 19 aprile 2011.
Invece, commercianti o intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti, sono stati (e saranno) comunque sempre soggetti all’obbligo di iscrizione all’Albo nelle categorie 4 o 5 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).

La Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro pubblicherà sul numero di Novembre un articolo sugli obblighi per i soggetti tenuti alla iscrizione nella Categoria 8.

Tutte le scadenze in materia di sicurezza e tutela ambientale e le ultime normative sono disponibili sulla nostra Banca dati Sicuromnia.

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