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" Regolamento prevenzione incendi: le deroghe"

fonte puntosicuro.it / Rischio incendio

26/03/2012 - PuntoSicuro ha recentemente presentato gli atti di un convegno organizzato da Confindustria Vicenza dal titolo “ Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione”, convegno che si è tenuto a Vicenza il 10 febbraio 2012.
 
Gli atti del convegno offrono nuove informazioni sugli adempimenti relativi alla prevenzione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e sulle novità apportate dal Decreto n. 151 del primo agosto 2011, contenente il “ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Un argomento che PuntoSicuro non ha ancora affrontato è quello relativo alle deroghe, come riportato all’articolo 7 del Regolamento.
Ne parla in particolare l’intervento dal titolo “ La deroga: valutazione del rischio e la sicurezza equivalente nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco”, a cura del Ing. Leonardo Denaro, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige.
 
Il relatore ricorda che igiene, salute e sicurezza sono diritti fondamentali sanciti dalla costituzione e in quanto tali sono inderogabili.
Le deroghe dei VVF sono tuttavia “consentite se le attività soggette presentano caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle ordinarie regole tecniche di prevenzione fermo restando però il raggiungimento di mantenere inalterata la loro sicurezza globale”.
 
In particolare la sicurezza antincendi “si può ritenere soddisfatta se vengono garantiti i seguenti requisiti (DPR n. 246/1993, recepimento Direttiva 89/106 CEE):
- minimizzazione delle occasioni di incendio;
- stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
 
Pertanto – continua il relatore - quando si inoltra una istanza di deroga è necessario “porsi le seguenti domande:
- quali sono le motivazioni tecniche per cui la normativa richiede l’attuazione delle misure cui si chiede di derogare?
- quali sono i motivi ostativi che non consentono il rispetto integrale della norma?
- quali sono i rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata applicazione delle misure oggetto di deroga”?
Inoltre le misure che vengono proposte compensano il rischio aggiuntivo in termini di:
- “minimizzazione delle cause di incendio?
- stabilità delle strutture portanti?
- limitata propagazione dei fumi?
- evacuazione e soccorso degli occupanti?
- sicurezza delle squadre di soccorso”? 
 
Si ricorda inoltre che è possibile ricorrere alla deroga anche in caso di attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011. Ad esempio centrali termiche di potenzialità fino a 116 kW e autorimesse fino a 300 m2.
 
Sempre con riferimento all’articolo 7 del Regolamento DPR 151/2011, l’intervento continua indicando che “la direzione interregionale VV.F effettuato l’esame istruttorio delle richieste di deroga all’osservanza delle normative specifiche per le singole attività (norme verticali) trasmesse dai comandi VV.F., con loro motivato parere, e, sentito il Comitato Tecnico Regionale, qualora riscontri la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti precedentemente descritti rilascia le deroghe richieste”.
 
Per concludere questa breve disamina sulle deroghe riportiamo per intero l’articolo 7  del nuovo Regolamento 151/2011:

Art. 7 – Deroghe
 
1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
 
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
 
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

La deroga: valutazione del rischio e la sicurezza equivalente nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco”, a cura del Ing. Leonardo Denaro, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (formato PDF, 410 kB).
 


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