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"Deleghe di sicurezza, il valore delle delibere assembleari"

fonte www.insic.it / Normativa

12/11/2012 - Nella sentenza n. 41063 del 19 ottobre 2012 la Cassazione ha escluso la validità di una delibera assembleare come delega per la sicurezza.

Nel caso di specie, due titolari di una società, che operavano come subappaltatori per la fornitura e posa di materiale metallico, avevano omesso di prendere le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori, non cooperando con gli altri datori di lavoro delle imprese presenti sul medesimo cantiere e non verificando che fossero adottate e rispettate le misure di sicurezza per le lavorazioni da svolgere in prossimità ed all'interno delle camere dei pozzi di emungimento.

A causa di queste omissioni, un loro dipendente era morto per annegamento precipitando in un pozzo a causa della scarsa illuminazione della zona che non aveva permesso di scorgere un pannello  di copertura del pozzo non suffcientemente sicuro.
Dell’incidente era stato ritenuto responsabile soltanto uno dei due titolari della società  poiché, dal verbale di assemblea dei soci era stata riconosciuta soltanto a lui la qualifica di datore di lavoro, così come definito dall’art. 2, lett. b del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendogli, in tal modo, anche le funzioni di vigilanza e prevenzione.

La Cassazione ha precisato che la delega di un datore di lavoro, di trasferire in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 81/ 2008) deve possedere degli stringenti requisiti formali e sostanziali per la validità della stessa:
a) che risulti da atto scritto;
b) che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza per lo svolgimento del compito;
c) che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Da ciò ne consegue che la deliberazione assembleare in esame non può essere considerata una delega in quanto per la sua genericità non è idonea a trasferire la posizione di garanzia gravante sull'amministratore.

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