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"I chiarimenti sugli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

30/11/2012 - Le risposte della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – sono attese e importanti: forniscono un parere ufficiale in merito a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Infatti le risposte, come recita il Testo Unico, costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
 
In relazione alla recente pubblicazione di sette risposte a altrettanti interpelli presentati, ci soffermiamo oggi su due diversi interpelli correlati alla formazione degli addetti al primo soccorso e alla designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio.
 
Puntosicuro ha recentemente affrontato il tema della formazione per gli addetti al primo soccorso con riferimento ad un chiarimento del Ministero del lavoro circa la possibilità di utilizzare la modalità e-learning.
 
L’ interpello n. 2/2012, che ha ricevuto risposta il 15 novembre 2012, chiedeva invece alla Commissione un parere “relativamente alla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori ‘attivi’, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi”.
 
Per rispondere al quesito, presentato dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria ( CONFAPI), la Commissione ricorda che la formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso “trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell'articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione”.
 
La risposta della Commissione, che sottolinea di non conoscere il contenuto dei corsi teorici o pratici per la qualifica di VdS, offre una risposta chiara.

L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso “ può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti”.
 
L’ interpello n. 4/2012, che ha ricevuto risposta il 15 novembre 2012, è invece la risposta ad un quesito relativo all’ obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
 
A questo proposito è bene ricordare che il Decreto legislativo 81/2008 all’articolo 18, comma 1, lett. b) indica:
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(...)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
(...)

Inoltre lo stesso comma alla lett. t) recita che il datore di lavoro deve:
 
(...)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
(...)
 
In relazione alle dimensioni dell'azienda o dell’unità produttiva il C onsiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto il parere della Commissione in merito alla “obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l'articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che "[...] per i luoghi di lavoro ave sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio".
 
In risposta la Commissione sottolinea che l'articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo della redazione del piano di emergenza ma non della individuazione delle “misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso”.
 
Dunque quanto richiesto dall'articolo 18 “trova applicazione anche nel caso in esame” e dunque anche per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori.
Tra l’altro tale disposizione “è ulteriormente confermata dall'art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di ‘ svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione’. La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 1 0/03/1998)”.
 
 
 
 
 
 


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