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"Macchine e carrelli elevatori, le indicazioni ministeriali"

fonte www.insic.it / Sicurezza

07/01/2013 - Sul sito del ministero del lavoro sono state pubblicate due circolari in materia rispettivamente di sicurezza delle macchine (Circolare n. 30/2012) e dei carrelli semoventi (Circolare n. 31/2012).

La  Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 che individua i requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, i cosiddette 'bracci gru', da rispettare nella esecuzione dell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni.
Nella circolare la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro fa seguito alle diverse segnalazioni pervenute alle autorità regionali al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, di queste attrezzature alla direttiva macchine.

Con la Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012, vengono invece fornite indicazioni sullo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni.
La Direzione generale, relativamente alla normativa tecnica applicabile, ricorda che la norma EN 1459:1998/Al:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di movimento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.
A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di movimento- tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma.

Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/Al:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.

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