Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 28 Marzo 2024
News

"Attrezzature di lavoro: come richiedere la verifica periodica"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

08/01/2013 - Dopo l’entrata in vigore, il 23 maggio 2012, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. 81/2008. ogni mezzo di comunicazione deve attivarsi per fornire informazioni e indicazioni relative agli adempimenti normativi e per favorire la sicurezza delle attrezzature di lavoro.
 
Il tema delle verifiche periodiche è stato trattato durante il seminario provinciale dal titolo “ Le nuove verifiche periodiche delle attrezzature”, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale dell'edilizia ( CPT VERONAESEV) in collaborazione con INAIL, SPISAL, INAIL ex ISPESL e ARPAV (21 settembre 2012, San Bonifacio, Verona).
 
In particolare l’intervento “ Nuove modalità di verifica delle attrezzature di lavoro”, a cura dell’Ing. Michele Sinisi - ARPAV Verona, Servizio Controlli Impiantistici, si sofferma prima sul decreto e poi fornisce utili informazioni per chi deve applicarlo.
 
Il decreto si è rivelato necessario nel momento in cui ci si rendeva conto che le richieste di verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro che venivano eseguite erano:
- “per l’ INAIL (ex ISPESL) circa il 20%;
- per le ASL/ARPA circa il 30%”.
Rimanevano  quindi “ inevase rispettivamente circa l’80% e il 70%, con grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Da queste constatazioni, la necessità di:
- avvalersi di Soggetti Abilitati, pubblici o privati, per integrare la restante parte delle verifiche; - dare, al datore di lavoro, tempi certi sull’effettuazione delle stesse”.

L’intervento si sofferma sul dettaglio di quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e sottolinea che tra gli obblighi del datore di lavoro (art. 71) c’è quello di sottoporre “le attrezzature di lavoro, riportate nell’ Allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”.
In particolare “la prima di tali verifiche è effettuata dall’ INAIL (ex ISPESL) che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL/ARPA o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono effettuate dai medesimi soggetti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati”.
Si ricorda inoltre che:
- “le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro;
- i soggetti privati abilitati hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.
 
Dopo aver riportato il contenuto dell’allegato VII del Testo Unico, dato indicazioni sulle periodicità delle verifiche periodiche, dopo aver presentato le tre macro tipologie di attrezzature individuate dal decreto, l’intervento si sofferma sulle modalità della richiesta di verifica periodica.
 
Tale richiesta deve “soddisfare i seguenti requisiti e deve:
- riportare intestazione o timbro della ditta, i dati fiscali, i riferimenti telefonici, fax, pec ed essere firmata;
- riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
- contenere i dati identificativi dell’attrezzatura (tipologia, matricola assegnata e/o numero di fabbrica, costruttore, data di scadenza precedente verifica);
- essere obbligatoriamente indicato il soggetto abilitato individuato ai sensi dell’art.2, c. 2 del D.M. 11aprile 2011 e iscritto nell’elenco regionale INAIL/ ARPAV [1];
- deve riportare la data di richiesta”.
 
Queste alcune indicazioni per il datore di lavoro:
- “allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per più attrezzature, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ognuna di esse la data effettiva di richiesta, indipendentemente dalla data della richiesta cumulativa;
- a tal fine il Datore di lavoro può prevedere un allegato distinto dal modulo di richiesta, contenente la lista delle attrezzature di cui si richiede la verifica;
- resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di richiesta di verifica di singole attrezzature, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data di invio”.
 
In particolare per “ data di invio” si deve intende:
- lettera raccomandata A.R.: data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta;
- lettera raccomandata a mano: Data di consegna sottoscritta dal ricevente;
- fax: data di invio del Fax;
- sito web predisposto per la richiesta on line: data della transazione on-line;
- PEC: data di invio della PEC;
- lettera ordinaria, raccomandata semplice, e-mail: data di protocollo in arrivo ad ARPAV”
 
Si ricorda inoltre che per le operazioni di verifica il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del verificatore:
- il personale occorrente;
-  un preposto;
- i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli apparecchi di misurazione)”.
La documentazione “concernente le verifiche nonché le denunce di cui al DM 12 settembre 1959 o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata”.
 
In merito alle procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche, queste sono le fasi principali della verifica:
- “identificazione delle attrezzature di lavoro;
- accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
- verifica della regolare tenuta del ‘registro di controllo’ e delle registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione;
- controllo dello stato di conservazione;
- effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
 
Si ricorda inoltre che in base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi necessaria l’esecuzione di “ indagini supplementari” intese ad esempio come: attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Il datore di lavoro, “sulla base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente, cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la periodicità con cui effettuare le ‘indagini supplementari’; tale periodicità non potrà essere superiore a 20 anni”.
 
Concludiamo questa breve presentazione ricordando che l’intervento si sofferma anche su altri punti relativi al tema della verifica periodica:
- interruzione dei termini dei 30 giorni;
- esito della verifica;
- rapporti con i soggetti abilitati;
- sanzioni e ipotesi di violazioni.
 
 
 
Nuove modalità di verifica delle attrezzature di lavoro”, Ing. Michele Sinisi - ARPAV Verona, Servizio Controlli Impiantistici, intervento al seminario dal titolo “Le nuove verifiche periodiche delle attrezzature” (formato PDF, 1.2 MB).
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1103 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino