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"I quesiti sul decreto 81: il RSPP può fare anche il coordinatore?"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

09/01/2013 -
Quesito
Una azienda sta effettuando al suo interno con proprio personale dei lavori di completamento di un fabbricato e per lo svolgimento degli stessi ha però incaricato anche altre imprese. Può in tal caso il RSPP dell’azienda committente svolgere anche le funzioni di coordinatore. Nel caso inoltre che nel cantiere dovesse operare una sola impresa senza la presenza del CSP e del CSE può il committente nominare un responsabile dei lavori?

Risposta
La incompatibilità fra coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di un’azienda esecutrice era stata già individuata dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 il quale, con l’art. 89 comma 1 lettera f), inserito nel Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili, aveva definito il CSE come il:
 
“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.
 
La incompatibilità operativa fra coordinatore in fase di esecuzione ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’impresa esecutrice è stata ovviamente fissata dal legislatore in quanto in tale situazione verrebbero a confluire nella stessa persona le funzioni di controllore e controllato ed il RSPP si potrebbe venire a trovare, in qualità di coordinatore, nella inaccettabile condizione di dover verificare il POS che lui stesso ha redatto o che comunque ha collaborato a redigere nonché di controllare, mediante un obbligo sanzionato penalmente, l’impresa per la quale svolge l'attività di RSPP.
 
L’art. 89 comma 1 lettera f), così come scritto nella versione originaria, è stato però successivamente riscritto con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato delle modifiche e delle integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008, nella maniera così come di seguito indicata:
 
“f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato . Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”
 
per cui è facile notare, confrontando i due testi, che da una parte alle imprese esecutrici sono state aggiunte quelle affidatarie e che dall’altra è stato precisato che la incompatibilità indicata nelle definizioni non opera in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.
 
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, alla luce della esplicita modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 al Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, coincidendo nel caso prospettato nel quesito il committente dell’opera con il datore di lavoro di una impresa esecutrice, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sua azienda potrà assumere la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori nell’ambito di quel cantiere.
 
Per quanto riguarda, infine, la nomina del responsabile dei lavori, definito dall’art. 89 comma 1 lettera c) come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 gli ha attribuito, essendo la nomina di tale soggetto indipendente da quella dei coordinatori, il committente, anche in assenza di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, così come può avvenire nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, può benissimo ugualmente nominare un responsabile dei lavori al quale può trasferire qualcuno o tutti gli obblighi che il legislatore gli ha assegnato in materia di sicurezza sul lavoro.

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