News
"Carrelli elevatori: la sicurezza delle prolunghe applicate alle forche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
09/01/2013 - Come già segnalato da PuntoSicuro, il
24 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – ha emanato due circolari
relative alla sicurezza
dei carrelli.
In
un precedente articolo siamo entrati nel dettaglio della Circolare n. 31
relativa ai requisiti essenziali di sicurezza dei carrelli
semoventi a braccio telescopico, ci soffermiamo oggi invece sul contenuto
della
Circolare n. 30 del 24 dicembre
2012.
La
circolare n. 30 ha per oggetto: “
Problematiche
di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate
alle forche dei carrelli elevatori cosiddette bracci gru”, con riferimento a
tali attrezzature - ad esempio utilizzate nell’attività vivaistica e più in
generale nei capannoni – che permettono la movimentazione, il sollevamento ed
il trasporto dei materiali. In particolare, indica la circolare, “per lo
spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui
struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo così
di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro”.
A
seguito di segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza
all'autorità nazionale del controllo del mercato e per eliminare possibili
disomogeneità di comportamento nella valutazione relativa alla conformità di
tali carrelli, così modificati, alla Direttiva
Macchine, la circolare fornisce alcuni chiarimenti.
Secondo
quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008, l'attrezzatura
di lavoro deve risultare “adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed
idonea ai fini della sicurezza e della salute” ed è necessario verificare che
l'attrezzatura sia “utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante”.
Alcuni
costruttori e alcuni utilizzatori di
attrezzature di lavoro hanno “
fabbricato
ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura,
chiamata comunemente ‘braccio gru’, da applicarsi sulle forche dei carrello
allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento
materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello
stesso”. Modifiche che sono state valutate dal gruppo lavoro macchine in sede
europea.
Tale
gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di
sorveglianza del mercato italiana, ha dunque affrontato il problema nella
riunione del 15 febbraio 2012 ed è giunto alla seguente conclusione:
Un braccio
telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte
dell'utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è
un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b),
della Direttiva Macchine.
Il produttore di
attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di
attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui
sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1, compresi i requisiti pertinenti
della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di
valutazione della conformità.
Le attrezzature
intercambiabili devono essere forniti con le istruzioni che specificano il
tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da
montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se
necessario, facendo riferimento a modelli specifici.
Queste istruzioni devono comprendere tutte
le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo
delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il
carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello
elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico. |
In
base a tale parere, che coincide con la posizione delle Autorità italiane, la
circolare fornisce per questi carrelli
elevatori le seguenti linee di indirizzo in merito agli obblighi e ai
corretti adempimenti.
La
circolare distingue in particolari
tre
casi:
-
caso I: “il fabbricante del carrello
immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru - e dichiara che l'uso
della stessa rientra nelle destinazioni d'uso dei carrello adempiendo a tutti
gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine)”;
-
caso II: “il fabbricante della
prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga -
braccio gru - e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma
l'uso della prolunga - braccio gru - non rientra nelle destinazioni d'uso del
carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru – è un'attrezzatura
intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di
sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto
riportato nel parere sopra citato,
la prolunga
- braccio gru - dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione
CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti
la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura
intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che
devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende
assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio”;
-
caso III: “l'utilizzatore mette in
servizio la prolunga - il braccio gru - e la assembla al carrello in suo
possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga -
braccio gru - che si configura come un'
attrezzatura intercambiabile, ed
in quanto tale,
prima della messa in
servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva
Macchine (costituzione del fascicolo tecnico,
redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE,
predisposizione delle istruzioni)”.
La
circolare si conclude richiamando l'attenzione sul fatto che tale tipologia di
utilizzo dell’attrezzatura di lavoro fa “rientrare il carrello nel novero delle
attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n. 81/2008, quale
attrezzatura di sollevamento, e
conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina
delle verifiche
periodiche ex articolo 71, comma 11 del citato decreto legislativo” con le
modalità previste dal decreto
interministeriale dell’11 aprile 2011.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1223 volte.
Pubblicità