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"I quesiti sul decreto 81: il RSPP può fare anche il coordinatore?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
09/01/2013 -
Quesito
Una
azienda sta effettuando al suo interno con proprio personale dei lavori di
completamento di un fabbricato e per lo svolgimento degli stessi ha però incaricato
anche altre imprese. Può in tal caso il RSPP dell’azienda committente svolgere
anche le funzioni di coordinatore. Nel caso inoltre che nel cantiere dovesse operare
una sola impresa senza la presenza del CSP e del CSE può il committente nominare
un responsabile dei lavori?
Risposta
La
incompatibilità fra coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ed
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di un’azienda
esecutrice era stata già individuata dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 il quale, con l’art.
89 comma 1 lettera f), inserito nel Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili,
aveva definito il CSE come il:
“soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 92,
che non può essere il datore di lavoro
delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.
La
incompatibilità operativa fra coordinatore
in fase di esecuzione ed il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione di un’impresa esecutrice è stata ovviamente fissata dal legislatore in
quanto in tale situazione verrebbero a confluire nella stessa persona le
funzioni di controllore e controllato ed il RSPP si potrebbe venire a trovare,
in qualità di coordinatore, nella inaccettabile condizione di dover verificare
il POS che lui stesso ha redatto o che comunque ha collaborato a redigere nonché
di controllare, mediante un obbligo sanzionato penalmente, l’impresa per la
quale svolge l'attività di RSPP.
L’art.
89 comma 1 lettera f), così come scritto nella versione originaria, è stato
però successivamente riscritto con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato
delle modifiche e delle integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008, nella maniera così
come di seguito indicata:
“f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può
essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente
o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato
.
Le incompatibilità di cui al precedente
periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”
per
cui è facile notare, confrontando i due testi, che da una parte alle imprese
esecutrici sono state aggiunte quelle affidatarie
e che dall’altra è stato precisato che la incompatibilità indicata nelle definizioni
non opera in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.
Per
quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, alla luce della
esplicita modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 al Testo Unico in materia
di salute e di sicurezza sul lavoro,
coincidendo
nel caso prospettato nel quesito il committente dell’opera con il datore di
lavoro di una impresa esecutrice, il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione della sua azienda potrà assumere la funzione di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori nell’ambito di quel cantiere.
Per
quanto riguarda, infine, la nomina del responsabile dei lavori, definito
dall’art. 89 comma 1 lettera c) come il soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 gli ha attribuito,
essendo la nomina di tale soggetto indipendente da quella dei coordinatori, il
committente, anche in assenza di un coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, così
come può avvenire nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, può
benissimo ugualmente nominare un responsabile dei lavori al quale può trasferire
qualcuno o tutti gli obblighi che il legislatore gli ha assegnato in materia di
sicurezza sul lavoro.
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