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"Rinnovabili, per diventare installatori varrà anche l’esperienza"

fonte www.edilportale.com / Normativa

30/05/2013 - Proroga di un anno della scadenza per abilitarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e possibilità di qualificarsi facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta.

Sono queste le novità contenute nella bozza del decreto-legge di recepimento della Direttiva 2010/31/UE che il Governo sta per emanare. Le misure, contenute nell’articolo 16 della bozza di DL, intervengono su una questione che rischiava di tagliare fuori dal mercato dell’installazione e della manutenzione moltissimi impiantisti.
 
Ma andiamo con ordine. L’articolo 15 del Dlgs 28/2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, prevede che per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti da fonti rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore), è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.

I suddetti requisiti sono quelli elencati all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del DM 37/2008, ovvero quelli richiesti per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), estesi dal Dlgs 28/2011 anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 
Secondo il Dlgs 28/2011, dal 1° agosto 2013, il titolo o attestato di formazione professionale (lettera c) dovrebbe essere conseguito nell’ambito di un programma di formazione per gli installatori, che le Regioni e Province autonome, entro il 31 dicembre 2012, avrebbero dovuto attivare o erogare attraverso enti di formazione riconosciuti ( leggi tutto).
 
Il nuovo decreto-legge aggiunge un quarto requisito (lettera d) del DM 37/2008) in base al quale potranno svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria anche i soggetti che hanno già lavorato, per almeno 3 anni, alle dipendenze di una impresa abilitata nel ramo degli impianti da fonti rinnovabili.
 
Tali soggetti dovranno però anche conseguire la qualifica di installatori e manutentori, ma avranno tempo fino al 31 marzo 2014 per iscriversi agli appositi corsi di formazione e fino al 1° agosto 2014 per conseguire il relativo attestato. I corsi di formazione dovranno essere attivati dalle Regioni e Province autonome entro il 31 ottobre 2013.

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