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"Assicurazione professionale, l’obbligo slitta al 15 agosto 2014"

fonte www.edilportale.com / Normativa

17/07/2013 - Scatterà il 15 agosto 2014, anzichè il 15 agosto 2013, l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.

La proroga di un anno è contenuta in un emendamento al ddl di conversione del Decreto del Fare ( DL 69/2013) approvato ieri sera dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera.
 
L’obbligo di stipulare l’assicurazione e di renderne noti al cliente gli estremi e il massimale, al momento dell’assunzione dell’incarico, sono stati introdotti dall’articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.

L’obbligo è stato poi disciplinato più nel dettaglio dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali ( DPR 137 del 7 agosto 2012), che ne ha stabilito la dacorrenza dal 15 agosto 2013 e ha chiarito che “la violazione del predetto obbligo, alle condizioni ivi stabilite, costituisce illecito disciplinare”.
 
Con l’emendamento approvato ieri, ma che attende la conferma definitiva da parte dell’Aula di Montecitorio, l’obbligo scatterà il 15 agosto 2014. La proroga di un anno sarà quindi effettiva solo dopo la conversione in legge del DL, attesa al massimo per la metà di agosto.
 
L’emendamento prevede anche che le convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti, previste dall’articolo 5 del Dpr 137/2012, debbano tener conto dei seguenti criteri:
a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
b) possibilità per le compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.
 
È stata dunque accolta la richiesta di rinviare l’obbligo di polizza, avanzata nei giorni scorsi da InarSind (Sindacato degli Architetti e degli Ingegneri Liberi Professionisti) e da Federarchitetti S.N.A.L.P. (Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti) ( leggi tutto).


Pochi giorni fa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una Circolare che riassume le principali indicazioni già fornite sull’argomento dal Centro Studi del CNI e dallo stesso CNI.
 
Viene, in primo luogo, chiarito l’oggetto della polizza, ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale.
 
Il CNI precisa poi che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
 
Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale) ( leggi tutto).
 
Il CNI segnala quindi le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle da ritenersi essenziali:
 - la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;
- l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
 
Altre condizioni sono:
- la Deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- la Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;
- la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
 
La Circolare, infine, propone una griglia di valutazione - elaborata dal Centro Studi - di una serie di polizze di RC professionale presenti sul mercato . Tra le varie proposte pervenute dagli operatori, il CNI ha preso in esame quelle che dispongono di condizioni in linea con le caratteristiche richieste dalla polizza assicurativa professionale.

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