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"Il Medico del lavoro come consulente globale per la salute dei lavoratori"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

02/08/2013 - Il mondo del lavoro sta affrontando una fase di profonda trasformazione ed una gravissima crisi economica che porta al ridimensionamento o chiusura di aziende e a varie forme  di ristrutturazioni organizzative e tecnologiche. In questa situazione difficile il  Medico del Lavoro può “fornire un contributo essenziale cercando di inserire la prevenzione in modo adeguato e fin dall’inizio nella trasformazione in atto”.
 
Questo è quanto viene affermato in un intervento dal titolo “ Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori”, pubblicato sul numero di gennaio/marzo 2013 del  Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia e a cura di Pietro Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Presidente Nazionale della  Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e Marcello Imbriani (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia, Presidente Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale).

Nell’intervento si sottolinea che i medici del lavoro sono coloro che possono garantire ai nuovi modelli tecnologici, organizzativi, produttivi “gradi adeguati di prevenzione, sicurezza e promozione della salute in modo che una volta avviati non si trovino da subito a fare il conto con disturbi – disagio – malattie – infortuni”. E un necessario punto di partenza “non può che essere il riconoscimento di un diverso ruolo del Medico del Lavoro – Medico Competente (ML) come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere, per quanto di competenza, in tutte le fasi e momenti della vita aziendale, nella gestione dei sistemi qualità e accreditamento, nell’implementazione dei modelli di gestione ex art. 30 D.Lgs 81/08”.
 
L’intervento ricorda che da tempo la Medicina del Lavoro (MDL) – che “comprende discipline molto diverse, quali la Clinica (Medica), l’Igiene (Industriale) la Tossicologia (Industriale ed Ambientale), l’Ergonomia, la Psicologia (del Lavoro) ed utilizza competenze” ed abilità mutuate da Fisica, Biochimica, Chimica Analitica, Ingegneria, Architettura - sta discutendo a diversi livelli la sua collocazione, le fonti del suo agire, i risultati cui perviene e la loro dimostrazione, nonché i rapporti con le “altre figure (tecniche e manageriali) coinvolte nei processi di stima e gestione dei rischi e della realizzazione e verifica dei programmi preventivi”.
Ma nello stesso tempo la MDL è stata costretta “ad un vero e proprio inseguimento delle subentranti leggi, dal 626/94 al 106/09”, leggi che hanno cambiato la natura della disciplina: “da contenuti medici che valorizzavano la professionalità individuale a prevalente applicazione di leggi”.
 
Per riconoscere un nuovo e diverso ruolo del Medico del Lavoro/Medico Competente si dovranno dunque ridiscutere alcuni aspetti della vigente legislazione.
L’intervento si sofferma su alcune criticità.
Ne riportiamo alcune:
- “mancata previsione della sorveglianza sanitaria all’esito della valutazione dei rischi se non nel caso di fattori di rischio espressamente previsti dalla normativa vigente”;
- ruolo del ML nell’ambito della valutazione dei rischi non adeguatamente definito, “dato che la sua presenza non è stata inserita sin dall’inizio del processo preventivo, essendo la sua collaborazione alla valutazione dei rischi prescritta solo quando è già stata da altri stabilita la necessità della sorveglianza sanitaria”;
- “gestione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti con rapporto di lavoro flessibile”, gestione di difficile realizzazione, “in particolare la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”;
- il ML “non ha riferimenti in merito alla propria azione quando sia in gioco la sicurezza dei terzi, se non in relazione agli accertamenti previsti per alcol e droga; attività, quest’ultima, che, peraltro, appare una palese anomalia nell’ambito delle attività proprie del ML: l’assunzione di droghe, infatti, non è un rischio lavorativo ma un problema comportamentale e la normativa vigente determina uno stravolgimento del ruolo del ML, da consulente per la prevenzione a controllore fiscale”;
-  la gestione dei documenti sanitari (in corso di sorveglianza sanitaria ed a volte al cessare della stessa) comporta “formalità di tipo burocratico che (se da un lato suscitano il sospetto di una immotivata sfiducia del legislatore nei confronti della correttezza deontologica dei ML), dall’altro sollevano perplessità in merito alla loro reale necessità ed efficacia, alla luce delle esperienze maturate negli anni (si veda l’invio all’INAIL esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio, sia pure in un numero di casi inferiore a quanto previsto in passato)”.
 
Appare dunque non più procrastinabile una azione della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ( SIMLII) “destinata ad un confronto chiarificatore con la Vigilanza, la Magistratura e l’INAIL, volto a fondare una nuova cultura dell’aspetto legale e giudiziario della prevenzione, portando da un lato a condividere regole comportamentali razionali e scientificamente fondate (mettendo in secondo piano le argomentazioni di natura essenzialmente repressiva), e dall’altro a diffondere tra i ML la consapevolezza della legittimità di una loro azione motivata e non solo cautelativa, purché questa risponda a criteri di scientificità e di eticità”.
 
L’intervento ricorda che anche il legislatore è pervenuto “ad un periodo di riflessione più generale a livello europeo”. Non sono sufficienti gli strumenti legali. È invece auspicabile un approccio preventivo integrato: “alla legge i compiti di indirizzo generale ed alla normativa tecnica e delle buone prassi gli aspetti attuativi, in modo da poter arrivare, alleggerendo sostanzialmente i vincoli impositivi per arrivare a più condivisi e consapevoli traguardi preventivi occupazionali”.
 
In questo senso la scelta di SIMILI “di puntare fin dal 2002 sulla stesura di linee guida (LG) per i ML è stato il frutto del convincimento che la loro professione avesse specificità, complessità, rapidità di evoluzione tali da consigliare, alla Società Scientifica che maggiormente li rappresentava, di mettere a loro disposizione adeguati strumenti”. Il modello scelto da SIMLII, è quello “propositivo-formativo”, rivisto nel 2009 secondo i principi del Sistema Nazionale delle Linee Guida in Medicina.
 
Un altro elemento di riflessione trattato è relativo al crescente interesse di “alcune tematiche di attualità in campo ambientale, soprattutto l’ inquinamento atmosferico e l’ alimentazione”: su questi temi la Medicina del Lavoro “può fornire conoscenze e competenze di assoluto rilievo, oltre a metodi di indagine consolidati in decenni di esperienza in clinica e nei luoghi di lavoro. Si tratta di uno spostamento di obiettivi (salubrità dell’aria che respiriamo, sicurezza degli alimenti che assumiamo per nutrirci) più che di contenuti e di metodologie”.
 
Inoltre, conclude l’intervento, un’azione importante va condotta sui destinatari dei prodotti dell’attività dei medici del lavoro ( datori di lavoro e lavoratori), per “illustrare i vantaggi che derivano loro dall’esistenza di LG e dall’aderenza dei medici che operano per loro in termini di qualità ed efficacia delle scelte operative, indotte, tra l’altro, da adeguate LG, curando tra l’altro le seguenti problematiche:
- “integrazione delle LG vere e proprie con altri strumenti (quali consensus document, protocolli ect.); impiego (differenziato) di detti strumenti nelle attività di aggiornamento ed in quelle di orientamento;
- inquadramento delle attività di produzione degli strumenti di orientamento qualificazione delle Società Scientifiche nel contesto del Programma Nazionale delle LG, ora SNLG del Ministero della Salute;
- apparente esclusione operata da 81/08 delle Società Scientifiche, delle Università, di qualificati gruppi di ricercatori;
- eventuali conflitti tra chi produce, raccoglie, valida, controlla nella fase applicativa;
- le LG non solo come strumento didattico dell’accreditamento ma come riferimento professionale con scelta di nuovi temi anche attraverso la (ri)analisi di bisogni formativi;
- come si combineranno tali strumenti con quelli previsti dal D.Lgs 81/2008”.
 Punti che potranno essere affrontati e risolti “nell’ambito di un confronto e di una collaborazione tra Società Scientifiche ed Istituzioni”.
 
 
Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori”, a cura di Pietro Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e Marcello Imbriani (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia, Presidente Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale), in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXXV - N. 1 - gennaio/marzo 2013 (formato PDF, 45 kB).
 
 
RTM
 

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