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"Le responsabilità nel caso di un infortunio di un lavoratore distaccato"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

23/09/2013 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 31300 del 22 luglio 2013 -  Pres. Romis – Est. Dovere– P.M. Fodaroni - Ric. F. P. e D. G. 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
In questa sentenza la Corte di Cassazione affronta e fa il punto sulla individuazione degli obblighi di sicurezza tra il datore di lavoro distaccante e quello distaccatario nel caso del  distacco di un lavoratore. Alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ha sostenuto la suprema Corte, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi  allo svolgimento delle mansioni per le quali questi viene distaccato, essendo tale obbligo posto in capo al datore di lavoro distaccante. Nel caso in particolare oggetto della sentenza, che si riferisce all’infortunio accaduto ad un lavoratore distaccato a causa di una carenza di sicurezza di un ponteggio sul quale lo stesso stava lavorando e dal quale è caduto infortunandosi, è stata riconosciuta in particolare al distaccante la responsabilità di aver disposto il distacco del lavoratore senza avere preventivamente accertato che il ponteggio fosse conforme alle norme di sicurezza ed al distaccatario quella di non avere provveduto, prima di avviare il lavoratore distaccato allo svolgimento della sua attività, ad eliminare le carenze medesime.

Il caso e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dei datori di lavoro di due imprese per il reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p., commesso con violazioni di regole prevenzionistiche, in danno di un lavoratore dipendente di una delle imprese stesse. Secondo i giudici di merito, nel corso dei lavori concernenti opere edili commissionate da una società all’altra e che quest’ultima a sua volta aveva trasferito per quanto riguarda le opere edili ad una ditta subappaltatrice e per quanto riguarda le opere in ferro ad altra ditta subappaltatrice, l’amministratore di una di tali imprese subappaltatrici aveva distaccato un proprio dipendente a favore dell'altra impresa subappaltatrice appunto per l'esecuzione delle lavorazioni in ferro, essendo questi un fabbro cementista. Per l’effettuazione di tali lavori era stato necessario effettuare la modifica del ponteggio al fine di disporlo in modo che potessero essere svolte le lavorazioni alle quote dei balconi. Era accaduto che quando il lavoratore aveva percorso una passerella composta da due o tre assi non ben ancorate al ponteggio, alcune di esse si erano rovesciate, ed è pertanto caduto al suolo dall'altezza di sei metri, riportando lesioni che gli avevano cagionato una malattia di durata superiore a sessanta giorni.
 
In primo grado al datore di lavoro distaccante era stato ascritto di non aver predisposto adeguate passerelle ben fissate e munite verso il vuoto di normali parapetti e tavole fermapiede, contrariamente a quanto disposto dall’art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 164 del 1956, ed eguale censura era stata mossa al datore di lavoro distaccatario nei confronti del quale è stato anche ritenuto che avesse omesso di redigere il POS, anche se tale violazione prevenzionistica era stata ritenuta priva di efficienza causale rispetto all'evento verificatosi.
 
In grado di appello, a fronte delle osservazioni difensive con le quali il distaccante ha evidenziato la titolarità in capo al distaccatario degli obblighi di sicurezza previsti a favore del lavoratore, la Corte distrettuale, accertato l’esistenza di un distacco, ha condiviso l'assunto del primo giudice, secondo il quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità fisica. Nel caso particolare la Corte territoriale aveva ravvisato la violazione di tali obblighi poiché il datore di lavoro distaccante, dopo aver eseguito un controllo in cantiere, aveva potuto rendersi conto che occorreva effettuare una messa a punto dei ponteggi in vista dell'esecuzione dei lavori di posa dei balconi e quindi della necessità di rendere conformi il ponteggio stesso alla normativa vigente e di dotare lo stesso delle protezioni e degli ancoraggi.
Quanto al distaccatario, anche se non aveva alcun potere sull'organizzazione del cantiere, lo stesso secondo la Corte di Appello in quanto datore di lavoro avrebbe dovuto verificare che fossero state attuate le misure di sicurezza necessarie e in caso negativo non iniziare i lavori di posa dei balconi in ferro.
 
I ricorsi in cassazione e le motivazioni
Avverso la decisione della Corte di Appello i due imputati hanno fatto ricorso in cassazione. Il distaccante, da parte sua, ha messo in evidenza che il ponteggio di cui all’infortunio era stato modificato e che l’infortunio stesso si era verificato proprio a seguito della modifica apportata. Ha fatto presente, altresì, che nel caso di distacco gli obblighi prevenzionali incombono sul distaccatario, mentre a carico del datore di lavoro distaccante è posto esclusivamente l'obbligo di formazione e di informazione in ordine ai rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore è distaccato ed inoltre che non aveva poteri di intervento sul cantiere e poteva solo verificare la regolarità dello stesso, cosa che ha fatto puntualmente.
 
Il difensore di fiducia del distaccatario, invece, ha basato la sua difesa sul fatto che egli non era in condizione di mettere in sicurezza il ponteggio, essendo tale obbligo in capo al coimputato non ricorrente, e che non era altresì a conoscenza del sopraggiungere dei fabbri e quindi della necessità di modificarlo e di valutarlo rispetto alle nuove lavorazioni.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione manifestamente infondati. La stessa per prima cosa ha ritenuto opportuno ricordare la disciplina degli obblighi in materia prevenzionistica ricadenti sui datori di lavoro interessati qualora si dia corso al distacco di un lavoratore richiamando così le disposizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276.  Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario, ha ricordato la Sez. IV, gli obblighi di sicurezza gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita ed a tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta ritenendo che ciò derivi dall'appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali inderogabili in forza di atti privati per cui, quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante ed il beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali. Tale principio giurisprudenziale, ha poi proseguito la Sez. IV, è stato poi confermato dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che prevede esplicitamente che rimangono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi viene distaccato, obbligo quest’ultimo che viene posto, infatti, in capo al datore di lavoro distaccante.
 
Tanto vale però”, ha proseguito la Corte di Cassazione, “ per quanto attiene alla fase di esecuzione del contratto, ovvero per il tempo durante il quale il lavoratore distaccato esegue la prestazione. Prima di tale momento la posizione del datore di lavoro distaccante non può che essere ricostruita secondo la consueta griglia normativa, eventualmente adattata alle particolarità del caso. In quanto datore di lavoro, il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale” e “ nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato”, ha quindi sostenuto la Sez. IV, “ il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quello di informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco”. La Sez. IV ha confermato, altresì, che al distaccante non si poteva chiedere di intervenire sul ponteggio e nell'esecuzione dell'opera ma che allo stesso è stato ascritto giustamente di aver dato corso al distacco nonostante non fossero esistenti le condizioni di garanzia Corretta ha quindi ritenuta la posizione assunta dalla Corte di Appello che ha individuato l'obbligo prevenzionistico incombente sul distaccante laddove ha affermato che questi non avrebbe potuto disporre il distacco del lavoratore infortunato senza essersi preventivamente accertato che i ponteggi erano stati modificati ed adeguati alla vigente normativa.
 
Parimenti infondato ha, infine, ritenuto la Corte di Cassazione il ricorso del distaccatario il quale aveva l'obbligo principale, in quanto datore di lavoro, di garantire che il lavoratore distaccato non si ponesse al lavoro prima che il ponteggio fosse conforme alle norme. Il distaccatario, ha ribadito la Sez. IV, era ben consapevole delle lavorazioni che avrebbero dovuto eseguire i fabbri e quindi della necessità di arrecare modifiche al ponteggio ed in forza di ciò aveva l'obbligo di assicurarsi della regolarità del medesimo e di vietarne l'uso ai propri lavoratori e quindi anche al lavoratore distaccato. La suprema Corte comunque, considerato il periodo nel quale sono stati commessi i reati  ed il termine di cinque anni fissato per le contravvenzioni, ha dichiarata maturata per esse la prescrizione già in tempo anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
 
 
 

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