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"Autorizzazione paesaggistica: termini per i pareri della PA"

fonte www.insic.it / Normativa

02/12/2013 - In particolare, il TAR ha stabilito che:
- il parere negativo della Soprintendenza reso quando risultava ormai superato il termine di 45 giorni previsto dall'art. 146, comma 8 del Codice è nullo e privo di ogni effetto e non è in grado in alcun modo di condizionare l'azione del Comune. Il parere tardivamente emesso, infatti, equivale ad un parere inesistente in quanto manifestato da un'autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole;
- in questo caso scatta l'obbligo per il Comune di concludere il procedimento, come previsto in via generale dall'art. 146, comma 9 del Codice in base al quale "In ogni caso decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".
In virtù di questi principi sono stati dichiarati illegittimi ed annullati:
- il parere negativo tardivo della Soprintendenza;
- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica;
- l'atto con cui il Comune ha trasmesso agli interessati il parere della soprintendenza senza però adottare il provvedimento conclusivo.

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