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"Assunzioni agevolate R&S: incentivi in Gazzetta"

fonte www.pmi.it / Normativa

24/01/2014 -

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio il decreto ministeriale che attua le disposizioni del Decreto Sviluppo 2012 sul credito d’imposta al 35% per le imprese che assumono o stabilizzano a tempo indeterminato personale qualificato in R&S. Il tanto atteso provvedimento contiene: spese agevolabili, procedura, modalità di fruizione, controlli, casi particolari. Sono infatti previste agevolazioni su misura per le assunzioni nelle start up innovative. Ogni azienda ha diritto a un’agevolazione fino a 200mila euro l’anno.

Requisiti assunti

La norma di riferimento per questo Bonus Ricerca è l’articolo 24 del Dl 83/2012, convertito con la legge 134/2012 e concede il credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso dei seguenti requisiti:

  • dottorato di ricerca universitario presso università italiana o estera se equipollente in base alla legislazione vigente;
  • laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche di cui all’allegato 2 del DL Sviluppo (es.: design, fisica, informatica, ingegneria, matematica, architettura, biologia, scienze).

Solo le start up innovative (come definite dall’ articolo 25 del decreto sviluppo bis, 179/2012) possono usufruire del credito d’imposta anche per assunzione a tempo indeterminato di apprendisti. In questo caso, il credito d’imposta è concesso per un massimo di 12 mesi. Ad esse e agli incubatori certificati è riservata una quota di risorse pari a 2 milioni di euro.

Data assunzione

Per l’anno 2012 sono agevolabili le assunzioni effettuate a partire dal 26 giugno 2012 (entrata in vigore del Decreto Sviluppo), mentre per gli anni successivi sono incentivate tutte le assunzioni: l’incentivo si applica fino di 200mila euro per ogni azienda e non rileva l’importo dei singoli contratti.  Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà le procedure per presentare domanda di accesso all’agevolazione.

Credito d’imposta

Le aziende ammesse al beneficio dovranno segnalare l’importo del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi: non  concorrerà alla formazione nè del reddito nè della base imponibile IRAP, utilizzabile anche in compensazione. Il beneficio decade ( controlli effettuati dal MiSE) nei seguenti casi:

  • numero dei dipendenti – riduzione nei tre anni successivi all’assunzione (due per le PMI), rispetto a quello indicato nel bilancio precedente alla richiesta di agevolazione,
  • posti di lavoro agevolati – mancata conservazione per tre anni (due per le PMI),
  • delocalizzazione in un paese extra-UE che comporti riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi alla fruizione del beneficio, accertate violazioni fiscali o contributive.

 

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