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"Efficienza energetica: Incentivi per le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia"

fonte www.lavoripubblici.it / Eventi e Appuntamenti

27/01/2014 - Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto un bando per il finanziamento di programmi d’investimento finalizzati a ridurre e razionalizzare l’uso dell'energia utilizzata nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi.
L'iniziativa, che si rivolge alle imprese delle Regioni Convergenza ( Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), è realizzata nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007/13.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti sono pari a 100 milioni di euro. Il decreto è in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

I programmi d'investimento ammissibili dovranno prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria. Il valore degli investimenti non dovrà essere inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore ad euro 3.000.000,00 (tre milioni).
I lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Con successivo decreto del Direttore generale per l’incentivazione alle attività imprenditoriali saranno indicati il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande stesse.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  • d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.


I programmi d’investimento ammissibili devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all’interno di un’unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 ed avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi:

  • a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
  • b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;
  • c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
  • d) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell’allegato n. 1 al decreto stesso.


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